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Trust e diversità dei sistemi


L’istituzione in trust di alcuni beni nell’interesse di uno o più beneficiari è da sempre utilizzata nei paesi anglosassoni per realizzare scopi diversi.
L’istituto poggia su una considerazione di fondo: il trustee è proprietario ma le sue prerogative sono limitate dal titolo.
Ciò è possibile per il sistema proprietario inglese che non conosce la tipicità dei diritti reali e ammette la frammentazione dello stato giuridico della res a favore di una pluralità di soggetti.
Del tutto diversa è l’esperienza continentale, ove l’assolutezza della proprietà e la tipicità dei diritti reali hanno una precisa derivazione storica: la giustificazione di detti principi poggia su una forte volontà politica, volta all’abolizione del sistema feudale e della miriade di diritti e servitù sulla terra tipici dell’ancien régime.
Si comprende allora la situazione disarmonica creata con la ratifica della Convenzione dell’Aja (l. 364/89).

Alcuni individuano nella legge di ratifica della Convenzione dell’Aja una finalità di uniformazione delle norme di diritto privato internazionale in seno ai Paesi di common law, con valore sostanziale in Paesi che non conoscono il trust ma hanno sottoscritto la Convenzione.
La maggioranza degli interpreti, tuttavia, individua nella presenza di un conflitto di leggi il presupposto di operatività della citata normativa.
Ne segue l’assenza di forme di integrazione del diritto interno o di regolamentazione del trust che sarebbe ammesso solo in presenza di elementi di internazionalità.
Connessa alla natura (internazional-privatistica o sostanziale) della l. 364/89, è il problema della scelta della legge applicabile.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza sussisterebbe una assoluta libertà del settlor di scegliere la legge regolatrice del trust; secondo altri la libertà di scelta presuppone un conflitto di leggi nello spazio, dunque elementi di internazionalità, data la natura della Convenzione.
Gli aspetti nevralgici restano, comunque, il vincolo di destinazione attuato mediante il ricorso al trust e la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.
L’art. 12 della Convenzione abilita il trustee a richiedere l’iscrizione della propria qualifica o “di altro modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato o incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo”.
Ove si ritenga che la Convenzione aggiunga una nuova forma di proprietà a quelle conosciute, non vi è difficoltà ad individuare in tale articolo un obbligo per gli Stati di riconoscimento.
Ma il quadro si complica in presenza dell’art. 13 della Convenzione che individua la facoltà di negare il riconoscimento del trust.
Non vi è affatto concordia nel precisare se tale previsione sia rivolta al giudice (che quindi avrebbe una facoltà di non riconoscimento del trust interno previa valutazione caso per caso) o al legislatore.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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