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Il dibattito in Italia sulla concorrenza nell'Assemblea Costituente


Nel vecchio continente “il mantenimento della libera concorrenza si è posto in primo luogo quale alternativa ad un intervento statale dell’economia”.
I costituenti dovettero fronteggiare il problema del controllo dei monopoli e del coordinamento fra le attività private e gli obiettivi dei pubblici poteri.
Si discusse a lungo in sede di assemblea costituente sulle modalità di intervento nei confronti dei fallimenti del mercato.
Einaudi propose di recepire nella nuova Costituzione una azione decisa contro i monopoli economici da “sottoporre a pubblico controllo”, ma la proposta fu respinta eccependo che i controlli avrebbero assunto un carattere “antiliberista”.
Nella Commissione De Maria si fronteggiarono ipotesi diverse: alcuni pensavano ad una azione di contrasto dei monopoli, nel rispetto dei canoni di un’economia di mercato, altri all’adozione di strumenti di nazionalizzazione, altre ancora ipotizzano soluzioni già sperimentate negli Stati Uniti (quest’ultima scelta fu esclusa con decisione, osservando che “una disciplina delle formazioni monopolistiche condotta con i criteri dello Sherman Act non poteva condurre affatto a risultati soddisfacenti”).
Prevalse il convincimento che l’impresa pubblica governata da una norma speciale e dotata di poteri altrettanto speciali fosse il modo migliore di regolare l’economia e di contenere il potere delle imprese private.
Il caso italiano già nel corso degli anni ’50 esprimeva un dato che induce a riflettere con attenzione: lungi dal presentare “un’antitesi radicale tra tutela della concorrenza ed interventismo” quell’esperienza “ci mostra una loro pacifica coesistenza”.
Certo le opinioni erano e sono assai diversificate e l’art. 41 cost. resta, ora come allora, una norma dall’evidente contenuto anfibologico.
D’altra parte il dibattito parlamentare sulla legislazione a tutela della concorrenza ha languito per decenni in varie commissioni e solo nel 1990 si è approvata una normativa antitrust, ultimi fra le potenze industriali.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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