Nozione di contratti civili, contratti commerciali, contratti dei consumatori
Torna ad affacciarsi l’idea che “la partecipazione di un imprenditore ad un contratto e la circostanza che il contratto serva all’esercizio dell’attività di impresa non possono essere senza conseguenze sulla disciplina del contratto”.
Ma occorre chiedersi anzitutto se la contrattazione fra imprese “porti a identificare effettivamente un autentico schema generale di contratto sottoposto ad una propria e differenziata disciplina giuridica” e una serie di argomenti porta a escludere tale conclusione; vediamoli:
- l’interesse dell’imprenditore non si traduce in una componente della causa del contratto;
- solo in termini descrittivi quei contratti possono definirsi come una categoria; essi pongono in luce un problema di disciplina che non è esclusivo dei contratti di impresa ma di ogni atto di autonomia che deve conciliarsi con i bisogni delle parti, le esigenze di regolazione del mercato e gli interessi della generalità;
- se l’analisi si trasferisce dal diritto interno al diritto europeo, il discorso non muta: nelle raccolte di Principi non assume rilievo la nozione di imprenditore ma quella di professionista e le peculiarità più significative concernono non deroghe alla disciplina generale, quanto l’estensione ai contratti fra imprese delle normative di riequilibrio pensati per i rapporti tra professionista e consumatore.
Emerge così che nella prospettiva del diritto contrattuale europeo i “contratti di impresa” sono una delle componenti della tipologia della “contrattazione ineguale”, senza che la locuzione segnali alcun aspetto comune che giustifichi una considerazione complessiva.
Si tratta, insomma, di un aspetto della diversificazione della disciplina del contratto che può atteggiarsi variamente a seconda che le parti siano un professionista e un consumatore, due professionisti, due soggetti che non operano professionalmente, o due professionisti dotati uguale o diverso potere contrattuale.
Si può concludere che gli elementi di qualificazione di contratti fra imprese sono sostanzialmente due: la disciplina del mercato dove si collocano e le discipline speciali di settore da coordinare con la disciplina generale del contratto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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