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Tutela della libertà e della concorrenza nel diritto europeo


È noto che le peculiarità dell’antitrust europeo sono marcate dalla sua stessa funzione primaria di favorire e tutelare l’integrazione del mercato.
In Europa si è istituito un organo che ha poteri istruttori e decisori, a fronte del sistema americano basato su Istituzioni (Agencies e Dipartements) che hanno poteri istruttori ma non decisori, mentre sono i privati che possono attivare il procedimento di decisione.
Sono diverse ancora la struttura e le finalità degli organi che emergono chiaramente nella casistica e nelle modalità di intervento sulle intese.
Lo Sherman Act mira a reprimere pratiche illecite in sé o irragionevoli ma “quando una ragione c’è, l’intesa non venne pure ritenuta restrittiva”.
Il divieto comunitario si rivolge, invece, ad ogni ipotesi che abbia per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza salvo il potere di esenzione della Commissione.
Ma la diversità appare di tutta evidenza nella repressione dell’abuso di posizione dominante e nelle concentrazioni.
L’imposizione di prezzi eccessivi e di condizioni non eque prevista nell’art. 82 del Trattato di Roma pare ad alcuno rivolta non al ripristino di condizioni concorrenziali, ma alla “regolazione bella e buona dell’impresa in posizione dominante”, una norma che protegge non la concorrenza ma “i contraenti attraverso meccanismi di regolazione dei prezzi”.
Una disciplina antitrust e decisamente contraria alle linee di condotta di oltreoceano.
Ancora più evidente si è manifestata la diversa filosofia antitrust in tema di concentrazioni.
Il favore per l’efficienza ha condotto gli organi americani ad approvare una concentrazione che è stata, invece, vietata nell’Unione Europea perché idonea a costituire e rafforzare una posizione dominante tramite l’integrazione tra produzione di componenti e acquisto di prodotti finiti.
La Commissione motiva il diniego “in virtù della capacità dell’impresa risultante dall’operazione di offrire pacchetti di prodotti e servizi che non possono essere offerti congiuntamente dai rivali, così riducendo o eliminando la capacità competitiva di questi ultimi”.
Del tutto evidente come in tal modo si privilegi il mantenimento di una pluralità di imprese sull’efficienza allocativa dell’offerta dei prodotti sul mercato.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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