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Il sorgere della legislazione antitrust in America


È noto che sul finire dell’800, negli Stati Uniti, si dovette fronteggiare un tentativo delle imprese più efficienti di consolidare il loro potere mediante il ricorso al trust per fini anticoncorrenziali.
Attraverso la concessione di deleghe fiduciarie di voto e lo scambio incrociato di partecipazioni alle assemblee, “gli amministratori di più società concorrenti decidevano insieme le politiche di prezzo e di mercato, restando ciascuno sotto il controllo degli altri; creando così dei veri e propri cartelli, mascherati sotto l’uso del trust”.
Lo Sherman Act del 1890 si propose di colpire ogni contratto, combinazione o cospirazione che limitasse il commercio fra i vari Stati ed ogni attività volta a creare o a tentare la creazione di una posizione di monopolio.
Le sanzioni erano di tre tipi: una azione penale e un’azione civile, da parte dello Stato federale, e una azione privata con effetti punitivi volta ad ottenere il triplo del danno subito promossa da chiunque fosse stato danneggiato.
Nel 1938 la fattispecie fu modificata fino a reprimere “gli atti e le pratiche sleali e ingannevoli” aprendo la possibilità di tutela ai consumatori.
Gli sviluppi successivi sono classificabili sostanzialmente in tre linee di pensiero:
la rule of reason tesa a valorizzare le peculiarità del caso singolo con i possibili criteri dell’intento illecito di chi pone in essere l’accordo o dell’effetto che da esso deriva;
la per se condemnation ispirata dalla necessità di reagire all’incertezza di soluzioni discrezionali, distinguendo oggettivamente le situazioni di legittimo potere e da quelle di illecito predominio;
la valutazione ispirata alla economic efficiency teorizzata dalla Scuola di Chicago che ancora anima il dibattito sulla legislazione antitrust in ogni parte del mondo.
Per decenni la giurisprudenza americana ha oscillato fra la protezione dei piccoli produttori e commercianti e la teoria economica neoclassica che reputava necessario colpire non tanto la libertà di contratto, ma l’intesa che “consenta al prezzo di collocarsi in alto di quanto accadrebbe attraverso l’incontro non pregiudicato tra domanda e offerta”.
Si sono distinte, nella repressione, le intese orizzontali, vietate di per sé, e le intese verticali, illecite solo quando si fosse pregiudicata la libertà del rivenditore, ma si è tornati sempre, se pur con oscillazioni continue, al desiderio di “proteggere la concorrenza” attraverso la tutela di sane, piccole imprese locali.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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