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La libertà economica e i diritti sociali

 
Sulla libertà economica, le fonti comunitarie non riconoscono direttamente valore costituzionale all’autonomia privata ma esiste un richiamo alla libertà di impresa nei limiti derivanti dalle legislazioni interne e dal diritto comunitario.
Il problema più delicato è quello dei limiti.
In primo luogo, il rapporto fra contratto e disciplina della concorrenza avvertito da sempre nella storia dell’antitrust: un’esigenza di delimitazione comune ad ogni ordinamento democratico, ove si avverte la difficoltà di marcare un confine oltre al quale “il potere dei privati assume una forza tale da divenire illegittimo e oltre il quale il potere pubblico sconfina e non è più legittimo”.
I seguaci della Scuola di Chicago reputano che l’unico scopo delle regole antitrust sia il raggiungimento dell’efficienza economica e ciò determina una ricaduta essenziale sulla disciplina del contratto.
Si reputano lecite tutte le pratiche da cui non deriva una restrizione della quantità di ricchezza prodotta e soprattutto si ipotizza una netta separazione fra i profili di giustizia dell’atto di autonomia e la tutela della concorrenza.
Un secondo aspetto dei limiti alla libertà economica deve prendere atto della debolezza dei diritti sociali, ma anche di alcune indicazioni positive che emergono dalle fonti comunitarie.
In primo luogo, l’indivisibilità dei diritti sociali, economici e di libertà implica un risultato preciso: il bilanciamento in caso di conflitto avviene nei confronti di situazioni soggettive di pari dignità.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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