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Soggetto e contratto nel diritto


Il diritto europeo deve anzitutto precisare la rilevanza nuova del “soggetto” e del “contratto”.
La semplificazione che ha origine nella dottrina del ‘600 ed il suo esito nelle codificazioni ottocentesche ha le sue linee guida nella semplicità, unità, libertà: un unico soggetto, un unico contratto, un’unica proprietà.
È emersa da tempo l’insufficienza di tale costruzione per dettare regole in ogni settore del diritto di privati.
Nei Principi Lando, si considera inefficace ogni clausola non negoziata contraria a buona fede e si amplia la rilevanza dello squilibrio richiedendo, da un lato un ingiusto profitto o un vantaggio iniquo e dall’altro una serie di circostanze (dipendenza, bisogno economico, necessità urgente, mancanza di esperienza) che superano la nozione di incapacità o di bisogno contenuta nel codice civile italiano.
La Carta di diritti recepisce questa evoluzione.
Individua nella dignità umana il limite che conforma ogni situazione soggettiva e riconosce nuovi diritti e nuove soggettività ai consumatori, ai minori, agli anziani, ai disabili.
Ciò muta radicalmente l’attenzione al soggetto e al contratto.
La diversa posizione soggettiva implica una diversità di potere negoziale che mina alla radice l’unità ottocentesca, con una ricostruzione forte della rilevanza giuridica della supremazia o della soggezione di una parte.
Superata l’unità e l’astrazione, la valutazione del contenuto del contratto è affidata sempre meno ad elementi di struttura della fattispecie (volontà e causa) e sempre più ad una clausola generale di buona fede che consenta al giudice di tener conto della correttezza e della posizione concreta di potere della parte.
Emerge così l’utilità e la tendenziale omogeneità di una clausola di buona fede come principio di controllo e di limite alla libertà contrattuale, in termini diversi dal passato e nei modi che appaiano sempre più omogenei alle tradizioni costituzionali comuni dei Paesi dell’Unione.
La revisione del “dogma” e della disciplina dell’autonomia contrattuale è evidente e i caratteri essenziali vanno recepiti nell’aggiornamento dei Trattati e nella formulazione di un codice europeo dei contratti.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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