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Le esigenze meritevoli di tutela


Quella di mero accertamento non è una forma di tutela tipica, ossia immagi­nabile solo in ipotesi previste dalla legge (anche se, ovviamente, delle ipotesi sono previste dalla legge: si veda la c.d. confesso­ria servitutis di cui all'art. 1079 c.c.: «Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudi­zio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio») nelle quali si individuino i fatti pro­duttivi di incertezza.
Ma, non è neanche immaginabile che tutti possano chiede­re ad un giudice l'accertamento dei propri diritti quando si sentano, anche solo psicologicamente, minacciati magari dalle semplici parole di altri soggetti.
Il punto di equilibrio, tra le astratte paure di ognuno e la meritevole esigenza di tutela sarà cercato di volta in volta dal giudice attraverso la valutazione dell'in­teresse ad agire (art. 100), che rappresenta una sorta di filtro generale per evitare di spendere attività giurisdizionali inutili.
Per cui l'attore, che propone domanda per il mero accertamento di un suo diritto, deve, se vuole la pronuncia di una sentenza di merito, previamente provare il bisogno della tutela richiesta, ossia la provocazione di un'incertezza obiettiva ed attuale, quella incertezza giuridicamente rilevante che, sola, può giustificare un'attività processuale che sfoci, in ipotesi, nel richiesto accertamento del diritto.
In concreto, poi, il detto bisogno di accertamento può riguardare l'esistenza stessa del diritto o anche il suo contenuto. Si faccia il caso della confessoria servitutis di cui all'art. 1079 c.c. e si immagini che il proprietario del fondo do­minante subisca, dal proprietario del fondo servente, la contestazione, non in riferimento all'esistenza della servitù, bensì in riferimento al suo modo di essere.
Es. trattandosi di servitù di passo, il secondo contesta al primo il diritto di esercitare la servitù con un mezzo. Qui è evidente che la questione non sta nell'esistenza del diritto, quanto nel suo contenuto e questo è ben diver­so a seconda che il diritto di passo possa esercitarsi solo a piedi o anche con un mezzo.


Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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