Skip to content

Definizione di tutela di mero accertamento

Definizione di  tutela di mero accertamento


Nel primo capitolo abbiamo detto che l'attività giurisdizionale si presenta in modi diversi a seconda del modo in cui si atteggia la crisi del diritto sogget­tivo e, quindi, abbiamo aggiunto che nell'ambito della tutela dichiarativa, sem­pre in base ai bisogni di tutela del diritto soggettivo, si possono distinguere tre forme: la tutela di mero accertamento, la tutela di condanna e la tutela costitu­tiva.
Quella di mero accertamento è la forma di tutela minima nell'ambito della più generale tutela dichiarativa, nel senso che con essa si giunge, puramente e semplicemente, alla fissazione di qual è il diritto nel caso concreto. Ciò è dovuto al fatto che è l'illecito, (che si presume come) verificatosi a monte, ad assumere un'entità minimale, risolvendosi esso solo nella contestazione del diritto.
In­somma, qui siamo in presenza di un' ipotesi in cui un soggetto ha contestato l'esistenza e/o il modo di essere del diritto di un altro soggetto e questi reagisce al fine di ottenere dal giudice una sentenza che fissi il modo di essere della real­tà giuridica, accerti l'esistenza e/o il modo di essere del diritto, eliminando la provocata incertezza.

Autosufficienza della tutela di mero accertamento

Visto il bisogno di tutela e il modo in cui l'ordinamento concede all'inte­ressato di rispondere, è evidente come la tutela di mero accertamento sia auto­sufficiente.
Invero, l'attore, che si afferma titolare di un diritto messo in discus­sione dal convenuto, se prova il diritto affermato ed ottiene la pronuncia di una sentenza di accoglimento della sua domanda, con ciò giunge ad eliminare quella incertezza provocata dal suo avversario, che era il suo unico obiettivo.
Di conseguenza egli, vinta la causa alla fine dei processo dichiarativo, non ha bisogno successivamente di alcun altro tipo di attività giurisdizionale.
Non ha molta importanza, poi, chiedersi se quella in parola sia una forma di tutela che opera per prevenire un possibile illecito futuro o per reprimere un il­lecito già verificatosi. È vero che con la contestazione del diritto non si ha già la lesione dell'interesse sotteso al diritto stesso, ma probabilmente siamo ancora allo stadio di minaccia di un eventuale lesione successiva di questo.
Se Tizio contesta l'esistenza del diritto di Caio, è probabile la futura lesione dell'inte­resse sottostante, sia che trattasi di un diritto reale o di un diritto di credito.
Tuttavia, è anche vero che già la provocazione dell'incertezza rappresenta un illeci­to, sia pure allo stadio minimo, perché con essa si ha la rottura dell'ordine giu­ridico e della pace sociale.
Piuttosto, la contestazione deve essere tale da provocare un'incertezza obiet­tiva ed attuale, essa deve scaturire da fatti tangibili.


Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.