Le differenze tra l'arbitrato rituale e l'arbitrato libero
Le differenze tra l'arbitrato rituale e l'arbitrato libero
Questa precisa differenza tecnica tra i due fenomeni arbitrali descritti comporta varie conseguenze pratiche. Eccone alcune:
solo il patto compromissorio rituale va stipulato con la forma scritta ad substantiam (artt. 807 e 808), mentre per il patto compromissorio libero vale il principio della forma scritta ad probationem (art. 1967 c.c.), non sembrando che il generico disposto di cui all'art. 808-ter c.p.c., che parla di «disposizione espressa per iscritto», ma senza aggiungere "a pena di nullità", come invece avviene nell'art 807, possa indurre ad un'interpretazione più rigida;
solo in collegamento all'arbitrato rituale è possibile la concessione di un provvedimento cautelare di tipo conservativo (v. art. 669-quinquies c.p.c., ai sensi del quale la tutela cautelare è concedibile anche rispetto all'arbitrato irritale; ma tale possibilità ha senso solo rispetto ad un provvedimento a contenuto anticipatorio => è stato esteso ad ogni possibile lite il regime che era già previsto rispetto alle liti societarie) da parte del giudice statale (art. 818 c.p.c.) Nota: (art. 35.5, D.Lgs. n. 5/2003, in materia di controversie societarie, nel quale la tutela cautelare è concedibile anche in caso di devoluzione della lite ad arbitrato non rituale non smentisce quanto detto nel testo, perché esso si riferisce ai provvedimenti cautelari anticipatori, che in materia societaria sono concedibili a prescindere dall'instaurazione di un processo di merito – v. art. 23 d.lgs 5/03 e cap. 1 par. 4);
mentre per il lodo rituale, essendo una sentenza privata, vale il principio dell'onere dell'impugnazione, per cui l'interessato può e deve far valere i suoi eventuali vizi nell'ambito dei mezzi d'impugnazione previsti dall'art. 827 c.p.c., preclusi i quali non vi è alcuna altra via percorribile, il lodo libero, invece, essendo un negozio giuridico può essere attaccato sia in via di azione, di fronte al giudice da individuare secondo le ordinarie regole di competenza, sia in via di eccezione, nell'ambito di un processo in cui esso rilevi;
solo per il lodo rituale vale la possibilità di ottenere l'exequatur (art. 825)
infine molti dei principi vigenti per la formazione del collegio arbitrale rituale non devono necessariamente valere anche nel campo dell'arbitrato libero (per la formazione del collegio arbitrale libero si può dire: non è necessario rispettare il principio del numero dispari (art. 809); non è escluso che le parti scelgano una persona giuridica; niente consente di ricorrere al potere sostitutivo del giudice statale di cui agli artt. 810-811, in caso di inerzia di una parte; è difficile immaginare l'operatività della ricusazione di cui all'art. 815, restando solo la possibilità di far valere ogni sintomo di inattendibilità del lodo in sede di impugnazione. A tal proposito valgono solo i due principi contenuti nell'art. 808-ter: a) che gli arbitri devono essere nominati con le forme e nei modi stabiliti dalle parti, b) che non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire - art. 812).
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Procedura civile
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