Skip to content

Le differenze tra l'arbitrato rituale e l'arbitrato libero

Le differenze tra l'arbitrato rituale e l'arbitrato libero


Questa precisa differenza tecnica tra i due fenomeni arbitrali descritti com­porta varie conseguenze pratiche. Eccone alcune:
solo il patto compromissorio rituale va stipulato con la forma scritta ad substantiam (artt. 807 e 808), mentre per il patto compromissorio libero vale il principio della forma scritta ad probationem (art. 1967 c.c.), non sem­brando che il generico disposto di cui all'art. 808-ter c.p.c., che parla di «dispo­sizione espressa per iscritto», ma senza aggiungere "a pena di nullità", come in­vece avviene nell'art 807, possa indurre ad un'interpretazione più rigida;
solo in collegamento all'arbitrato rituale è possibile la concessione di un provvedimento cautelare di tipo conservativo (v. art. 669-quinquies c.p.c., ai sensi del quale la tutela cautelare è concedibile anche rispetto all'arbitrato irritale; ma tale possibilità ha senso solo rispetto ad un provvedimento a contenuto anticipatorio => è stato esteso ad ogni possibile lite il regime che era già previsto rispetto alle liti societarie) da parte del giudice statale (art. 818 c.p.c.) Nota: (art. 35.5, D.Lgs. n. 5/2003, in materia di controversie societarie, nel quale la tutela cautelare è concedibile anche in caso di devoluzione della lite ad arbi­trato non rituale non smentisce quanto detto nel testo, perché esso si riferisce ai provvedimenti cautelari anticipatori, che in materia societaria sono concedibili a prescindere dall'in­staurazione di un processo di merito – v. art. 23 d.lgs 5/03 e cap. 1 par. 4);
mentre per il lodo rituale, essendo una sentenza privata, vale il principio dell'onere dell'impugnazione, per cui l'interessato può e deve far valere i suoi eventuali vizi nell'ambito dei mezzi d'impugnazione previsti dall'art. 827 c.p.c., preclusi i quali non vi è alcuna altra via percorribile, il lodo libero, invece, essendo un negozio giuridico può essere attaccato sia in via di azione, di fronte al giudice da individuare secondo le ordinarie regole di competenza, sia in via di eccezione, nell'ambito di un processo in cui esso rilevi;
solo per il lodo rituale vale la possibilità di ottenere l'exequatur (art. 825)
infine molti dei principi vigenti per la formazione del collegio arbitrale ritua­le non devono necessariamente valere anche nel campo dell'arbitrato libero (per la formazione del collegio arbitrale libero si può dire: non è necessario rispettare il principio del numero dispari (art. 809); non è escluso che le parti scelgano una persona giuridica; niente consente di ricorrere al potere sostitutivo del giudice statale di cui agli artt. 810-811, in caso di inerzia di una parte; è difficile immaginare l'operatività della ricu­sazione di cui all'art. 815, restando solo la possibilità di far valere ogni sintomo di i­nattendibilità del lodo in sede di impugnazione. A tal proposito valgono solo i due principi contenuti nell'art. 808-ter: a) che gli arbitri devono essere nominati con le forme e nei modi stabiliti dalle parti, b) che non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire - art. 812).

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.