Il patto compromissorio nell'arbitrato libero
Ma c'è di più, perché, non solo è possibile, ma è anche necessario utilizzare qui lo schema dell'arbitraggio, se si vuole attribuire un'efficacia "reale" al patto compromissorio libero, ossia attribuire a questo un effetto che possa realmente impedire la decisione della lite da parte del giudice statale prima della pronuncia del lodo arbitrale.
Il punto fondamentale è che il patto compromissorio per arbitrato libero non può produrre effetti processuali, in quanto nel campo del diritto processuale, lungi dal poter valere il principio dell'autonomia negoziale, vige il principio opposto della tipicità dei negozi processuali.
Prima del D.Lgs. n. 40/2006 era inevitabile spiegare il patto per arbitrato libero esclusivamente sulla base del principio di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., in quanto esso non aveva alcun riconoscimento nel codice di procedura civile.
Di conseguenza non potevano esservi dubbi sul fatto che ad esso fossero collegabili solo effetti sostanziali. Ma, dal nostro punto di vista, le cose non sono molto cambiate anche a seguito del detto intervento di riforma, in virtù del quale è stato introdotto nel codice di rito l'art. 808-ter, che ha esplicitamente, ed in termini generali, riconosciuto l'arbitrato irrituale, perché il legislatore ha comunque mantenuto la netta differenza tra questo e l'arbitrato rituale.
Il patto compromissorio rituale può produrre un effetto impediente processuale in quanto esso è previsto dal codice di procedura civile come negozio, appunto, processuale, ossia come strumento per mezzo del quale i privati possono mutare il modo di essere dell'azione, chiudendo l'accesso alla via della tutela pubblica per aprire la via della tutela privata. Ciò emerge, fra le altre norme, in modo specifico dall'art. 819-ter c.p.c., in cui l'eccezione di patto compromissorio rituale è disciplinata come un'eccezione d'incompetenza.
Invece, il patto compromissorio libero, attraverso il quale si vuole raggiungere pur sempre lo stesso risultato pratico di far decidere la lite da privati di fiducia, non può tuttavia operare, tecnicamente, allo stesso modo, proprio perché esso, ancorché, si ripete, ormai previsto esplicitamente nell'art. 808-ter c.p.c., non è tuttavia delineato come un negozio processuale, ma anzi il legislatore, affermando che con esso le parti puntano alla soluzione della controversia, non con una sentenza privata (art. 824-bis c.p.c.), bensì per mezzo di una determinazione contrattuale, dispone che all'arbitrato irrituale non si applichino le norme che il codice di rito detta per l'arbitrato rituale.
Di conseguenza, la convenzione per arbitrato libero resta al di fuori della categoria degli accordi processuali ed è sempre, quindi, un negozio che non può produrre effetti processuali, ma solo effetti di carattere sostanziale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Procedura civile
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