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Giudici straordinari e giudici speciali

Giudici straordinari e giudici speciali


Nella norma in commento la disposizione in positivo, per cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, è rafforzata dall'esplicito divieto di istituire giudi­ci straordinari o speciali.
Un giudice è straordinario quando esso è istituito dopo l'accadimento dei fatti sui quali è chiamato a giudicare. Un simile modo di costituire l'organo giu­risdizionale desta ovviamente sospetti in ordine alla sua indipendenza ed impar­zialità, per cui esso è stato espunto dal sistema.
Più complesso è, invece, il problema dei giudici speciali.
Il giudice speciale, a differenza di quello straordinario, è precostituito, ossia l'organo esiste già prima del verificarsi dei fatti sui quali si vuole il giudizio. Ma esso si contrappone al giudice ordinario perché resta fuori dalla disciplina contenuta nella legge di ordinamento giudiziario e gli è attribuito potere giuri­sdizionale in riferimento a specifiche materie. Insomma, il giudice è speciale solo perché si contrappone a quello ordinario, rappresenta un'entità diversa dal giudice ordinario.
Dalla lettura dell'art. 102 Cost. sembra doversi ricavare il principio assoluto per cui solo i giudici ordinari dovrebbero avere diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento.
Ma questa prima impressione è subito smentita dalla stessa Costi­tuzione già nell'articolo successivo, nel quale vengono salvate, e coperte da ga­ranzia costituzionale, 3 giurisdizioni speciali: amministrativa, contabile e militare.
Tralasciando queste ultime, occupiamoci, sia pur sommariamente, della prima.
L'art. 103.1 Cost. recita: «Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie in­dicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi».
Con ciò il costituente innanzitutto completa il quadro della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive, che ha enunciato nell'art. 24.1, Cost.
In tale ultima norma sono esplicitamente individuate e distinte due situazioni giuridiche soggettive: il diritto soggettivo e l'interesse legittimo.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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