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Indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice


Il giudice chiamato ad adottare una certa misura giurisdizionale non deve subire condizionamenti esterni, personali o di altro tipo, ma deve pronunciarsi soltanto in base alle risultanze in fatto e in diritto acquisite e comunque emer­genti nel processo condotto secondo le regole. Un complesso di norme costitu­zionali cerca di garantire questo obiettivo, ossia di garantire l'indipendenza e l'imparzialità del giudice.

Norme costituzio­nali pertinenti:
Art. 25.l: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preco­stituito per legge».
Art. 101.2: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge».
Art. 102.1: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario» e 102.2: «Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali».
Art. 104.1: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e in­dipendente da ogni altro potere».
Art. 107.1: «I magistrati sono inamovibili» e 107.3: «I magi­strati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni».
Art. 108.2: «La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giu­risdizioni speciali».
Art. 111.2: «Ogni processo sì svolge ... davanti a giudice terzo e imparziale».

L'imparzialità e la costituzione


In quest'ultima norma è esplicitato lo scopo ultimo di tutto il citato complesso normativo, vale a dire quello di far amministrare la giu­stizia sempre da giudici imparziali. Una delle condizioni, poi, per raggiungere tale imparzialità è quella dell'indipendenza, la quale è concepita nella Costitu­zione su un triplice piano.
Innanzitutto è garantita l'indipendenza del potere giudiziario, costituendo la magistratura un ordine autonomo governato da un organo appositamente costituito, ossia il Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost.).
Quindi è garan­tita l'indipendenza del singolo magistrato all'interno dell'ordine giudiziario (art. 107 Cost.).
Infine è garantita l'indipendenza funzionale; ossia l'indipendenza del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, essendo questi soggetto sol­tanto alla legge (art. 101 Cost.).
E sempre a garanzia dell'indipendenza, e quindi, in definitiva, dell'impar­zialità, del giudice sono posti gli artt. 25.1, e 102 co. 1 / 2 Cost.
Nel primo articolo è canonizzata l'idea che i giudici chiamati a decidere le singole controversie non vanno individuati di volta in volta al momento in cui insorge la lite, bensì a tale momento essi devono poter essere individuati in base a norme preesistenti. Vedremo in seguito l'ata~azione di tale garanzia nelle norme sulla competenza previste dal codice di procedura civile.
Sull'art. 102 Cost. è, invece, necessario un più lungo discorso, il cui punto di partenza è rappresentato, innanzitutto, dalla comprensione del limite applicativo di tale norma.

La costituzione e la giuridizione


Quando la Costituzione afferma che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ed ancora afferma che la funzione giurisdiziona­le è esercitata dai giudici ordinari, con ciò essa non determina una sorta di mo­nopolio in capo allo Stato dell'attività giurisdizionale. E vero che, alla luce del­l'art. 24.1 Cost., lo Stato deve approntare l'apparato della tutela giurisdizionale, quindi organizzare i suoi organi giurisdizionali e disciplinare l'attivi­tà di tali organi.
Ma da questo dovere non discende, nel disegno della Costitu­zione, che allora l'attività giurisdizionale sia di esclusiva spettanza degli organi giudiziari dello Stato.
Né un simile, presunto, monopolio è ricavabile dalle norme ora in commento, le quali, invece, hanno solo lo scopo di atteggiare in un certo modo l'apparato giurisdizionale pubblico, un modo che garantisca l'indi­pendenza e quindi l'imparzialità dei giudici statali.
Insomma, il legislatore ordinario potrebbe anche scegliere di riconoscere come unica giurisdizione immaginabile quella dello Stato, ma questa non sareb­be una scelta imposta dalla Costituzione, la quale si limita solo ad occuparsi della giurisdizione statale, senza escludere l'eventuale operatività, a livello di ordinamento statale, di altre giurisdizioni.
Ed allora, se affrontiamo l'argomento senza pregiudizi, ci accorgiamo che ormai il legislatore ordinario ha fatto scelte diverse da quelle preferite in tempi più risalenti.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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