Indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice
Il giudice chiamato ad adottare una certa misura giurisdizionale non deve subire condizionamenti esterni, personali o di altro tipo, ma deve pronunciarsi soltanto in base alle risultanze in fatto e in diritto acquisite e comunque emergenti nel processo condotto secondo le regole. Un complesso di norme costituzionali cerca di garantire questo obiettivo, ossia di garantire l'indipendenza e l'imparzialità del giudice.
Norme costituzionali pertinenti:
Art. 25.l: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».
Art. 101.2: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge».
Art. 102.1: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario» e 102.2: «Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali».
Art. 104.1: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere».
Art. 107.1: «I magistrati sono inamovibili» e 107.3: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni».
Art. 108.2: «La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali».
Art. 111.2: «Ogni processo sì svolge ... davanti a giudice terzo e imparziale».
L'imparzialità e la costituzione
In quest'ultima norma è esplicitato lo scopo ultimo di tutto il citato complesso normativo, vale a dire quello di far amministrare la giustizia sempre da giudici imparziali. Una delle condizioni, poi, per raggiungere tale imparzialità è quella dell'indipendenza, la quale è concepita nella Costituzione su un triplice piano.
Innanzitutto è garantita l'indipendenza del potere giudiziario, costituendo la magistratura un ordine autonomo governato da un organo appositamente costituito, ossia il Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost.).
Quindi è garantita l'indipendenza del singolo magistrato all'interno dell'ordine giudiziario (art. 107 Cost.).
Infine è garantita l'indipendenza funzionale; ossia l'indipendenza del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, essendo questi soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.).
E sempre a garanzia dell'indipendenza, e quindi, in definitiva, dell'imparzialità, del giudice sono posti gli artt. 25.1, e 102 co. 1 / 2 Cost.
Nel primo articolo è canonizzata l'idea che i giudici chiamati a decidere le singole controversie non vanno individuati di volta in volta al momento in cui insorge la lite, bensì a tale momento essi devono poter essere individuati in base a norme preesistenti. Vedremo in seguito l'ata~azione di tale garanzia nelle norme sulla competenza previste dal codice di procedura civile.
Sull'art. 102 Cost. è, invece, necessario un più lungo discorso, il cui punto di partenza è rappresentato, innanzitutto, dalla comprensione del limite applicativo di tale norma.
La costituzione e la giuridizione
Quando la Costituzione afferma che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ed ancora afferma che la funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici ordinari, con ciò essa non determina una sorta di monopolio in capo allo Stato dell'attività giurisdizionale. E vero che, alla luce dell'art. 24.1 Cost., lo Stato deve approntare l'apparato della tutela giurisdizionale, quindi organizzare i suoi organi giurisdizionali e disciplinare l'attività di tali organi.
Ma da questo dovere non discende, nel disegno della Costituzione, che allora l'attività giurisdizionale sia di esclusiva spettanza degli organi giudiziari dello Stato.
Né un simile, presunto, monopolio è ricavabile dalle norme ora in commento, le quali, invece, hanno solo lo scopo di atteggiare in un certo modo l'apparato giurisdizionale pubblico, un modo che garantisca l'indipendenza e quindi l'imparzialità dei giudici statali.
Insomma, il legislatore ordinario potrebbe anche scegliere di riconoscere come unica giurisdizione immaginabile quella dello Stato, ma questa non sarebbe una scelta imposta dalla Costituzione, la quale si limita solo ad occuparsi della giurisdizione statale, senza escludere l'eventuale operatività, a livello di ordinamento statale, di altre giurisdizioni.
Ed allora, se affrontiamo l'argomento senza pregiudizi, ci accorgiamo che ormai il legislatore ordinario ha fatto scelte diverse da quelle preferite in tempi più risalenti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Procedura civile
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