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Caratteristiche degli organizzatori della fondazione

Caratteristiche degli organizzatori della fondazione


Gli organizzatori occupano posizione corrispondente a quella degli amministratori di una fondazione: essi sono gli amministratori di una fondazione (non riconosciuta) che ha per patrimonio i fondi raccolti dal comitato e per scopo quello «annunciato» dal comitato all'atto della pubblicazione del programma ed in considerazione del quale i sottoscrittori hanno effettuato le loro oblazioni; di una fondazione costituita per pubblica sottoscrizione anziché per atto di un unico fondatore, la costituzione della quale è, pertanto, preceduta dall'opera di un gruppo promotore, il comitato in senso stretto, impegnato a promuoverla.

Di qui l'irresponsabilità dei componenti per la conservazione e la destinazione dei fondi raccolti: essi sono, in quanto promotori della costituzione, per pubblica sottoscrizione, di una fondazione, privi di ogni potere di controllo sull'amministrazione della fondazione costituita per loro iniziativa e non possono, di conseguenza, rispondere dell'operato degli amministratori di quest'ultima.
La designazione degli organizzatori, o i criteri per la loro designazione (l'indicazione, per esempio, degli enti pubblici o privati cui è demandata la loro nomina o loro sostituzione), la determinazione dei loro poteri e dei loro doveri possono essere contenuti nel programma annunciato dal comitato e firmato dai suoi componenti.
Non sarà, tuttavia, dal programma quale atto del comitato e, in particolare, quale comunicazione al pubblico - che gli organizzatori deriveranno la loro carica ed i loro poteri, bensì dalla volontà di coloro che hanno sottoscritto il programma, ossia dagli atti di oblazione.
Questi sono, nella costituzione continuata o per pubblica sottoscrizione di una fondazione, altrettanti atti di fondazione: come gli amministratori di ogni fondazione, gli organizzatori derivano i loro poteri dallo statuto della fondazione: con la peculiarità che, trattandosi di fondazione costituita per pubblica sottoscrizione, il contenuto dello statuto si determina per relationem, cioè attraverso il programma annunciato dai promotori al pubblico ed al quale ciascuno dei sottoscrittori ha aderito.
Qualora il programma non contenga la designazione degli organizzatori o non indichi i criteri per la loro designazione si dovrà, in linea di massima, ritenere che i promotori intendano assumere essi stessi la qualità di organizzatori e provvedere, oltre che alla raccolta dei fondi necessari allo scopo annunciato, anche alla loro destinazione.
Dal programma potrà, tuttavia, risultare che i componenti il comitato intendano limitare la loro opera al solo promovimento della pubblica sottoscrizione: si sarà in presenza, allora, di una situazione corrispondente a quella che si verifica quando il fondatore omette di formulare, con l'atto di fondazione, le regole di organizzazione della fondazione da lui disposta; e sarà, come in questa corrispondente ipotesi, l'autorità governativa a provvedere alla designazione degli organizzatori ed alla determinazione dei loro poteri.
L'art. 40 tace quanto alla determinazione del soggetto legittimato ad esercitare, nei confronti degli organizzatori, l'azione di responsabilità; e tace, altresì, quanto alle ulteriori sanzioni, di ordine non patrimoniale, che possono conseguire alla violazione, da parte degli organizzatori, dei loro doveri di amministratori del patrimonio di oblazione.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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