Composizione degli organi dell'associazione
Composizione degli organi dell'associazione
Questi organi si distinguono fra loro in ragione della loro composizione, progressivamente più ristretta (solo le assemblee di sezione che precedono il «congresso» sono formate dalla totalità dei membri dell'associazione), ed in ragione della maggiore frequenza statutariamente prevista per la loro convocazione (frequenza tanto maggiore quanto più ristretta è la composizione dell' organo).
Ogni dubbio sulla legittimità di questa prassi rispetto alle disposizioni del codice civile è destinato a scomparire: il principio, codificato all'art. 21.1, secondo il quale le deliberazioni assembleari debbono essere adottate «con la presenza di almeno la metà degli associati», non esprime un'esigenza imprescindibile e non può, perciò, essere considerato inderogabile, dal momento che «in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti»; e dal momento che, per le stesse modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, la richiesta «presenza di almeno ¾ degli associati» è dall'art. 21.2 giudicata come necessaria solo in quanto non sia «altrimenti disposto».
È imprescindibile, in materia di associazione, solo il «voto favorevole di almeno ¾ degli associati» richiesto dall'ultimo comma dell'art. 21 per deliberare lo scioglimento anticipato dell' associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
La legge non pone, al di fuori di questo, altri limiti all'autonomia degli statuti, i quali possono prevedere, anche per l'assemblea di prima convocazione, quorum inferiori a quello legale; possono, a maggior ragione, stabilire che l'assemblea si frazioni in una pluralità di organi, secondo il sistema a «piramide» sopra descritto.
Di questo sistema l'esperienza mostra 2 varianti:
a volte le assemblee parziali degli associati, che precedono il congresso, sono chiamate a deliberare esse stesse sulle materie all'ordine del giorno del congresso, sicché i delegati eletti dalle assemblee parziali sono destinati ad agire entro il congresso quali portavoci dei loro elettori.
più spesso, invece, le assemblee di sezione operano quali semplici collegi elettorali, chiamati solo a designare i delegati al congresso.
In relazione a questa seconda ipotesi si è posto il problema della derogabilità dell'art. 8 disp. att., per la parte in cui dispone che l'avviso di convocazione dell'assemblea «deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare».
La soluzione affermativa è sorretta dallo stesso art. 8 disp. att., per il quale la convocazione dell'assemblea «deve farsi nelle forme stabilite nello statuto», mentre all'avviso personale con menzione dell'ordine del giorno si fa riferimento solo «se lo statuto non dispone».
L'assemblea è, per l'art. 20, convocata dagli amministratori: deve essere da questi convocata almeno 1 volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, e altresì «quando se ne ravvisa la necessità».
La convocazione dell'assemblea può, inoltre, essere promossa, con «richiesta motivata», da almeno 1/10 degli associati; se gli amministratori non provvedono, la convocazione è disposta dal presidente del tribunale.
La convocazione dell'assemblea rientra nella competenza inderogabile dell'organo amministrativo, comunque qualificato dallo statuto.
Le disposizioni di legge in materia di assemblea sono tutte giudicate applicabili alle associazioni non riconosciute, compresa quella dell'art. 20.2.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto civile
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