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L'estinzione e la trasformazione dell'associazione

L'estinzione e la trasformazione dell'associazione


L'associazione riconosciuta si estingue per le cause previste dall'atto costitutivo (come la scadenza dell'eventuale termine di durata), per deliberazione dell'assemblea, per il raggiungimento del suo scopo o per la sopraggiunta impossibilità di conseguirlo, per il venire a mancare di tutti gli associati.
L'art. 27, co. 1° e 2°, che cosi dispone, è giudicato applicabile alle associazioni non riconosciute.
Se si tratta di associazione riconosciuta, occorre altresì una dichiarazione di estinzione della medesima autorità che concesse il riconoscimento (art. 6, d.p.r. 361/2000).
Il verificarsi di una causa di estinzione ancora non determina, tuttavia, l'estinzione dell'associazione; essa colloca l'associazione in stato di liquidazione (art. 30): i liquidatori nominati dall'assemblea o, altrimenti, dal presidente del tribunale provvedono ad esigere i crediti ed a pagare i debiti, previa vendita, se occorre, dei beni dell'associazione. Solo quando tutti i debiti siano stati adempiuti si determina la vera e propria estinzione dell' associazione.
Se al termine della liquidazione residua un avanzo attivo, questo è devoluto secondo lo statuto o secondo le deliberazioni dell'assemblea o, in mancanza di disposizioni statutarie o assembleari, è destinato dalla pubblica autorità ad altri enti che perseguono scopi analoghi (art. 31).
È da ritenersi esclusa, in ogni caso, una ripartizione del residuo fra gli associati superstiti, incompatibile con la natura ideale e non economica degli scopi dell'associazione.
L'art. 24.4, è esplicito nel negare ogni diritto sul patrimonio dell'associazione all'associato che receda (cosi anche all'art. 37) o che sia escluso; e sarebbe incongruo ammettere che gli associati superstiti al momento della estinzione possano ripartirsi fra loro il patrimonio dell'associazione.
Che una associazione possa trasformarsi in società veniva tradizionalmente negato.
Ora è legislativamente ammesso che una associazione riconosciuta, come una fondazione, possa trasformarsi in società di capitali (art. 2500 octies, introdotto nel 2003 con la riforma del diritto societario).

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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