L'estinzione e la trasformazione dell'associazione
L'estinzione e la trasformazione dell'associazione
L'associazione riconosciuta si estingue per le cause previste dall'atto costitutivo (come la scadenza dell'eventuale termine di durata), per deliberazione dell'assemblea, per il raggiungimento del suo scopo o per la sopraggiunta impossibilità di conseguirlo, per il venire a mancare di tutti gli associati.
L'art. 27, co. 1° e 2°, che cosi dispone, è giudicato applicabile alle associazioni non riconosciute.
Se si tratta di associazione riconosciuta, occorre altresì una dichiarazione di estinzione della medesima autorità che concesse il riconoscimento (art. 6, d.p.r. 361/2000).
Il verificarsi di una causa di estinzione ancora non determina, tuttavia, l'estinzione dell'associazione; essa colloca l'associazione in stato di liquidazione (art. 30): i liquidatori nominati dall'assemblea o, altrimenti, dal presidente del tribunale provvedono ad esigere i crediti ed a pagare i debiti, previa vendita, se occorre, dei beni dell'associazione. Solo quando tutti i debiti siano stati adempiuti si determina la vera e propria estinzione dell' associazione.
Se al termine della liquidazione residua un avanzo attivo, questo è devoluto secondo lo statuto o secondo le deliberazioni dell'assemblea o, in mancanza di disposizioni statutarie o assembleari, è destinato dalla pubblica autorità ad altri enti che perseguono scopi analoghi (art. 31).
È da ritenersi esclusa, in ogni caso, una ripartizione del residuo fra gli associati superstiti, incompatibile con la natura ideale e non economica degli scopi dell'associazione.
L'art. 24.4, è esplicito nel negare ogni diritto sul patrimonio dell'associazione all'associato che receda (cosi anche all'art. 37) o che sia escluso; e sarebbe incongruo ammettere che gli associati superstiti al momento della estinzione possano ripartirsi fra loro il patrimonio dell'associazione.
Che una associazione possa trasformarsi in società veniva tradizionalmente negato.
Ora è legislativamente ammesso che una associazione riconosciuta, come una fondazione, possa trasformarsi in società di capitali (art. 2500 octies, introdotto nel 2003 con la riforma del diritto societario).
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto civile
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