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Modalità e impugnazione dell'associazione

Modalità e impugnazione dell'associazione


La deliberazione di esclusione deve essere motivata: la motivazione dovrà enunciare, in modo specifico, un fatto determinato o una serie di fatti determinati che vengono ascritti all'associato e valutati come integranti l'estremo dei «gravi motivi» richiesti per l'esclusione dall' associazione; essa non potrà esaurirsi nella formulazione di generiche locuzioni che esprimano riprovazione per l'associato o che lo definiscano «indegno» di appartenere all'associazione, ma tacciano dei fatti sui quali la riprovazione e il giudizio di indegnità si fonda.
Contro la deliberazione di esclusione l'associato escluso può «ricorrere all'autorità giudiziaria»; e il termine di decadenza di 6 mesi vale anche nelle associazioni non riconosciute. L'escluso può, sebbene la norma non sia esplicita in tal senso, chiedere al giudice l'annullamento della deliberazione di esclusione; può, altresì, chiedere la condanna dell'associazione al risarcimento del danno che egli provi di avere subito a causa dell'illegittimo provvedimento.
L'annullamento della deliberazione di esclusione comporta la reintegrazione ex tunc dell'escluso, che per effetto della sentenza di annullamento risulterà non avere mai perduto la qualità di associato.

La possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria, riconosciuta dall'art. 24.3, non può essere vietata dall'atto costitutivo: la rinuncia preventiva dell'associato ad adire il giudice contro la deliberazione di esclusione è da considerarsi nulla; come è nulla anche l'ulteriore clausola, prevista dallo statuto di talune associazioni, secondo la quale l'associato che adisca l'autorità giudiziaria è «considerato dimissionario».
Talvolta gli statuti rimettono l'esclusione dell'associazione (e i provvedimenti disciplinari contro gli associati) alla competenza di un apposito organo interno (di regola, il collegio dei probiviri), cui l'associato da escludere (o da sottoporre a misure disciplinari) viene «deferito» dagli organi direttivi dell' associazione; altre volte all'organo di giustizia interna è rimesso il compito di riesaminare, su ricorso dell'associato, i provvedimenti già adottati nei suoi confronti dagli organi direttivi dell'associazione.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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