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Tipologia degli acquisti delle associazioni non riconosciute


Oltre che a titolo derivativo, le associazioni non riconosciute possono acquistare a titolo originario: esse «sono capaci di possedere e possono usucapire la proprietà di beni immobili».
Il divieto di acquisti a titolo gratuito non vale però per le donazioni manuali di modico valore.
L'associazione non riconosciuta ha rappresentanti che agiscono e stanno in giudizio in nome e per conto dell'associazione, non degli associati (art. 36.2), e fanno acquistare diritti o assumere obbligazioni all'associazione, non ai singoli associati (art. 38).
Una regolazione della materia, coerente con la condizione giuridica dell'associazione quale entità priva di autonoma soggettività, avrebbe imposto di considerare come parti in giudizio, rappresentate dal presidente o dal direttore dell'associazione, le persone dei singoli associati, con la conseguente applicazione dell'art. 163 n. 2 c.p.c. e, in genere, delle norme del codice di rito che, per gli atti processuali, richiedono l'indicazione normativa delle parti. Si è, invece, attribuita la capacità processuale all'associazione stessa: è questa, ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 75.4 c.p.c., che «sta in giudizio» nella persona del presidente o del direttore; ciò che ha parificato la posizione delle associazioni non riconosciute a quella delle associazioni riconosciute, anche per quanto riguarda la materia processuale.

Una netta svolta si compie nella giurisprudenza della Cassazione a partire dagli anni ‘70: è rappresentanza organica anche quella degli amministratori di associazioni non riconosciute, e non semplici mandatari degli associati.
(«l'associazione non riconosciuta, anche se sfornita di personalità giuridica, è tuttavia considerata dall'ordinamento come soggetto di diritto distinto dagli associati, dotato di una propria capacità sostanziale e processuale, esplicata mediante persone fisiche che agiscono in base al principio dell'immedesimazione organica, e non in base a un rapporto di rappresentanza volontaria degli associati; ne consegue che il difetto di legittimazione processuale della associazione non riconosciuta, alla stregua di qualsiasi soggetto di diritti, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado di processo»).

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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