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Definizione di persona fisica e persona giuridica


L'attributo di persona non è dal diritto riconosciuto soltanto all'uomo; sono altrettante persone, per il c.c., anche le organizzazioni collettive (enti pubblici, le associazioni, le fondazioni, le società, i consorzi…).
Dell'uomo si dice che è una persona fisica; alle organizzazioni collettive si dà, per distinguerle dall'uomo, il nome di persone giuridiche.
Nel c.c. le persone fisiche e quelle giuridiche vengono presentate come 2 specie di un medesimo genere: il genere è la persona, il soggetto di diritto, il centro di imputazione o di riferimento di rapporti giuridici; entro questo genere il c.c. colloca, quali specie, la persona fisica e la persona giuridica.
Le norme dei successivi libri del codice civile sono riferibili, in linea di principio, sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche; ma ci sono norme che, per la particolare natura di rapporti che regolano, sono suscettibili di trovare applicazione solo a persone fisiche: i rapporti di famiglia non possono che instaurarsi fra persone fisiche, le successioni per causa di morte sono successioni per la morte di una persona fisica…; mentre appare problematico se e come applicare alla persona giuridica attributi dell'uomo, come l'onore, la reputazione, l'identità personale o atteggiamenti psicologici come la buona o la mala fede, il dolo o la colpa ecc.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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