Definizione di donazione, artt. 769 ss. l. 218/1995
Il Libro del codice civile, oltre alla disciplina delle successioni a causa di morte, contiene la disciplina relativa ad un particolare tipo di contratto: la donazione. La collocazione delle norme sulla donazione dipende soprattutto dal fatto che in tale contratto, come nelle successioni a causa di morte, il legislatore ha voluto attribuire una particolare preminenza alla volontà di chi compie l'allo (liberalità o testamento).
Per questo motivo, alla donazione si applicano norme molto simili a quelle disposte per le successioni a causa di morte.
Def. È il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769).
L'elemento caratterizzante la donazione è lo spirito di liberalità (cd. animus donandi), che consiste nella volontà di determinare un arricchimento dell'altra parte, senza alcun corrispettivo, quindi a proprio svantaggio con un conseguente impoverimento del proprio patrimonio.
Se non vi è spirito di liberalità, se cioè non vi è la volontà di donare e di conferire all'altra parte un vantaggio patrimoniale, non si ha donazione.
La donazione rientra nella ampia categoria degli atti di liberalità, che hanno come contenuto tipico l'arricchimento di un soggetto e il corrispondente impoverimento di un altro.
Gli atti di liberalità rientrano a loro volta nel più ampio genus degli atti a titolo gratuito, cioè di quegli atti nei quali il sacrificio patrimoniale di una parte non è compensato da un correlativo vantaggio.
Non tutti gli atti a titolo gratuito sono liberalità, perché queste ultime sono caratterizzate dall'impoverimento di un soggetto in favore di un altro. Sono atti gratuiti: anche il comodato e il mutuo infruttifero che però non sono liberalità, mentre tra le liberalità, oltre alle donazioni, rientrano le donazioni indirette e le liberalità d'uso.
Il contratto di donazione è:
un contratto a titolo gratuito, ed in particolare un atto di liberalità;
un contratto consensuale in quanto si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà delle parti (il trasferimento avviene cioè immediatamente, senza bisogno della materiale consegna della cosa);
un contratto formale. Così come nei testamenti, il legislatore ha disposto per la donazione particolari requisiti di forma, ciò al fine di imporre al donante una maggiore riflessione sull'importanza dell'atto che va a compiere.
un contratto reale, liberatorio (si rinunzia ad un diritto), promissorio (si assume un obbligazione verso il donatario). L’accettazione è elemento costitutivo del negozio.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto delle successione
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