Approfondimento sulla donazione, dal testo AA.VV. Istituzioni di diritto privato (Diritto civile), Ed. Simone, 2009. Negli appunti viene inizialmente definito il termine donazione, poi viene descritto il contratto di donazione, gli elementi del contratto, le parti e le diverse tipologie del contratto. Infine vengono trattati i casi di invalidità del contratto, di revoca e gli effetti.
La donazione
di Beatrice Cruccolini
Approfondimento sulla donazione, dal testo AA.VV. Istituzioni di diritto privato
(Diritto civile), Ed. Simone, 2009. Negli appunti viene inizialmente definito il
termine donazione, poi viene descritto il contratto di donazione, gli elementi del
contratto, le parti e le diverse tipologie del contratto. Infine vengono trattati i
casi di invalidità del contratto, di revoca e gli effetti.
Università: Università degli Studi di Perugia
Facoltà: Giurisprudenza
Esame: Diritto delle successione1. Definizione di donazione, artt. 769 ss. l. 218/1995
Il Libro del codice civile, oltre alla disciplina delle successioni a causa di morte, contiene la disciplina
relativa ad un particolare tipo di contratto: la donazione. La collocazione delle norme sulla donazione
dipende soprattutto dal fatto che in tale contratto, come nelle successioni a causa di morte, il legislatore ha
voluto attribuire una particolare preminenza alla volontà di chi compie l'allo (liberalità o testamento).
Per questo motivo, alla donazione si applicano norme molto simili a quelle disposte per le successioni a
causa di morte.
Def. È il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario),
disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769).
L'elemento caratterizzante la donazione è lo spirito di liberalità (cd. animus donandi), che consiste nella
volontà di determinare un arricchimento dell'altra parte, senza alcun corrispettivo, quindi a proprio
svantaggio con un conseguente impoverimento del proprio patrimonio.
Se non vi è spirito di liberalità, se cioè non vi è la volontà di donare e di conferire all'altra parte un vantaggio
patrimoniale, non si ha donazione.
La donazione rientra nella ampia categoria degli atti di liberalità, che hanno come contenuto tipico
l'arricchimento di un soggetto e il corrispondente impoverimento di un altro.
Gli atti di liberalità rientrano a loro volta nel più ampio genus degli atti a titolo gratuito, cioè di quegli atti
nei quali il sacrificio patrimoniale di una parte non è compensato da un correlativo vantaggio.
Non tutti gli atti a titolo gratuito sono liberalità, perché queste ultime sono caratterizzate dall'impoverimento
di un soggetto in favore di un altro. Sono atti gratuiti: anche il comodato e il mutuo infruttifero che però non
sono liberalità, mentre tra le liberalità, oltre alle donazioni, rientrano le donazioni indirette e le liberalità
d'uso.
Il contratto di donazione è:
un contratto a titolo gratuito, ed in particolare un atto di liberalità;
un contratto consensuale in quanto si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà delle parti (il
trasferimento avviene cioè immediatamente, senza bisogno della materiale consegna della cosa);
un contratto formale. Così come nei testamenti, il legislatore ha disposto per la donazione particolari
requisiti di forma, ciò al fine di imporre al donante una maggiore riflessione sull'importanza dell'atto che va
a compiere.
un contratto reale, liberatorio (si rinunzia ad un diritto), promissorio (si assume un obbligazione verso il
donatario). L’accettazione è elemento costitutivo del negozio.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
La donazione