L'invalidità del contratto di donazione
L'invalidità del contratto di donazione
La donazione è nulla:
se manca uno dei suoi elementi essenziali;
sa ha causa illecita, o oggetto illecito, impossibile, indeterminabile;
se contrasta con una norma imperativa.
In tali casi la donazione è impugnabile da chiunque vi abbia interesse e in qualsiasi tempo.
La donazione nulla è convalidabile mediante conferma espressa o esecuzione volontaria, dopo la morte del donante, e nella conoscenza della causa di invalidità (art. 799).
La donazione è annullabile quando qualche suo elemento essenziale è viziato; al caso gli effetti della donazione possono venir meno a seguito dell'azione di annullamento, che può compiersi entro 5 anni, secondo le regole dell' art. 1442.
La disciplina dell'invalidità diverge da quella stabilita per gli atti inter vivos e si avvicina a quella del testamento nei seguenti casi:
l'onere illecito o impossibile determinante rende nulla la donazione
l'errore sul motivo della donazione è causa di annullabilità, se il motivo risulta dall'atto e sia il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità; negli altri contratti non ha alcuna rilevanza;
l'illiceità del motivo è rilevante ai fini dell'invalidità, quando il motivo è stato determinante (a compiere la liberalità); non è necessario che sia comune alle parti;
la donazione nulla è convalidabile mediante conferma espressa o esecuzione volontaria, dopo la morte del donante (art. 799, si ripete quanto detto a proposito della conferma del testamento);
Per le ipotesi non espressamente considerate si applicano le norme sulla inesistenza, nullità e annullabilità dei contratti, già analizzate in sede propria.
Ai sensi dell’art. 56 della l. 218/95 la donazione è regolata dalla legge nazionale del donante, ma costui può, con dichiarazione espressa e contestuale, sottoporla alla legge dello Stato in cui risiede.
L’atto di offerta del donante non è donazione. Fino a che la donazione non è perfetta con l’accettazione notificata al donante, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la propria dichiarazione e la morte dell’una o dell’altra parte impedisce la perfezione del negozio.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto delle successione
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