Caratteristiche della tradizione giuridica occidentale
Le esperienze di common law hanno il loro ceppo nel diritto inglese medievale e moderno dal quale si sono distaccate in epoca contemporanea. La civil law è una tradizione meno compatta e vede delle divisioni in sottofamiglie che hanno una tradizione latina, germanica, post socialista.. la tradizione di common law è come un albero avente come ceppo il 1066; la tradizione di civil law è come un albero che ha come vertice il diritto romano.
La tradizione giuridica è l'insieme dei modi di pensare, insegnare, applicare il diritto che siano storicamente condizionati e profondamente radicati nella mentalità giuridica.
Si è spesso distinto tra tradizione di civil law e tradizione di common law anche in base al sistema delle fonti con i parametri della codificazione, diritto scritto o consuetudinario.. ma le diversità (che ora stanno scomparendo) si sono avute soprattutto a causa delle vicende storiche.
La diversità fra common law e civil law si sarebbe sviluppata a partire da un ceppo comune altomedievale. Mentre il diritto inglese non è altro che la prosecuzione in forme organizzative sempre più ricche e complesse di istituti tipici, il diritto occidentale si caratterizzerà dalle categorie ordinanti e dai metodi scientifici.
Due caratteristiche fondamentali della tradizione giuridica:
le singole regole sono intelligibili quando sono collocate in un contesto di procedure e istituzioni ordinate; la legalità è superiore alla sovranità: la volontà politica non può sovvertire l'ordine legale, il quale apparecchia apposite procedure affinché essa possa esprimersi legalmente.
Periodizzazione storica tenuto conto delle due esperienze di civil law e common law:
1) XII - XIV periodo formativo
2) XIV - XVIII periodo di consolidamento
3) XVIII - XX periodo di rivoluzioni
4) XX dagli anni 30 in poi.
Le famiglie giuridiche aiutano lo studio del diritto comparato.
David divide i sistemi in famiglie:
1_ ROMANO GERMANICA (Sistemi con radice comune del dir.romano: Civil Law)
2_ COMMON LAW
3_ SISTEMI SOCIALISTI (es. sistema russo, carattere della collettivizzazione)
4_ ALTRI SISTEMI (diritto estremo oriente, indù, musulmano, giapponese, cinese..)
Molteplici criteri di classificazione, ma la difficoltà dovuta alla dinamicità dei sistemi giuridici che mutano e prendono più o meno velocemente una posizione diversa.
Critiche: la prima famiglia non può essere messa insieme perché ad es. nel sistema francese la codificazione è diversa da quella germanica. La codificazione è troppo eurocentrista e lascia fuori altri sistemi. Inoltre i sistemi della terza famiglia non possono essere insieme perché alcuni ad es. non sono tanto diversi dai sistemi di Civil Law. Infine non i sono molte divergenze tra i sistemi di Civil e Common Law: le distanze si stanno ravvicinando.
Modello: istituti che circolano da un sistema all'altro.
ALTRE DIVISIONI:
Manuale di Zweigert e Kotz:
1_ Romano
2_ Germanica
3_ Scandinava
4_ Common Law
5_ Sistemi socialisti
6_ Estremo oriente
7_ Induista
8_ Islamica
Classificazione di Mattei – Montaneri:
1_ Egemonia politica: forte potere politico. es. sistemi socialisti, africa
2_ Egemonia professionale: il diritto trae forza dalla presenza di uno stato, di un potere es. Francia, Germania
3_ Egemonia delle tradizioni: religione, filosofia, tradizione. es. indù. estremo oriente..
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto privato comparato
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