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Definizione di autotutela verso un provvedimento invalido

Definizione di autotutela verso un provvedimento invalido


la p.a., nei confronti di un provv. invalido, può reagire: AUTOTUTELA:
_ possibilità di dare esecuzione;
_ possibilità di riesaminare un provv. invalido: un suo precedente provv. di primo grado che ritiene viziato ab origine, senza ricorrere al g.a.
AUTOTUTELA: riesame di un atto già emanato.
È un principio implicito nel nostro ordinamento.
Il potere di autotutela viene esercitato in un procedimento di secondo grado, così definito a causa della temporalità.
Si aprirà un secondo procedimento con lo schema uguale al primo: quindi un NUOVO POTERE DISCREZIONALE che porterà ad un PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.  

A termine del riesame, l'autotutela può esprimersi con un provvedimento che conferma la validità e l'efficacia dell'atto sottoposto al riesame; ovvero, pur avendone accertata l'invalidità, si provvede a sanare il vizio con un nuovo provvedimento, adottato al fine di conservare, in toto o in parte, gli effetti del primo; la terza ipotesi si ha quando l'amm., nel caso di atto ritenuto invalido, ne dispone spontaneamente il ritiro, eliminando con un provvedimento demolitorio il precedente atto viziato.
La rimozione del primo provvedimento interviene a seguito di un procedimento di secondo grado, per distinguerlo dall'atto oggetto del riesame. È con questi provvedimenti di secondo grado che si demolisce il provvedimento di primo grado, che sia risultato, sempre in sede di riesame, viziato nella legittimità o nel merito.

Sussidiarietà: l'autotutela è sussidiaria perché non può prescindere dall'altro potere che è già stato esercitato. L'interesse pubblico, mal curato nel primo provvedimento, è rimasto insoddisfatto: con l'autotutela, se l'amm. ha interesse, rimuove o sana l'atto invalido per risolvere la salvaguardia del primo interesse che rimane pur sempre primario.
 
Legittimazione: Il potere di autotutela si ritiene spettare non solo all'amm. agente, che ha già agito, ma anche a quella autorità, appartenente allo stesso plesso organizzativo, gerarchicamente superiore alla medesima. È stato riconosciuto al governo, ed in parte, alla regione, il potere di autotutela mediante il quale è ottenibile l'eliminazione di atti illegittimi posti in essere dagli enti locali.

L'autotutela è un potere diverso il cui esercizio si giustifica non coincidendo con l'interesse primario perseguito malamente con il provvedimento invalido, ma con l'interesse pubblico alla rimozione del medesimo.

L'opinione prevalente: tripartizione degli istituti del riesame:
annullamento vizio di legittimità o merito
revoca vizio di inopportunità sopravvenuta
abrogazione vizio di illegittimità sopravvenuta

a questi sono stati avvicinati degli istituti affini come la sospensione.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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