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Il principio dell'umanità nella conferenza dei servizi


Conferenza di servizi (secondo la soluzione positiva): determinazione comune decisa dalle amm. partecipanti all'unanimità. Il principio dell'unanimità è mantenuto, come criterio ordinario di composizione degli interessi acquisiti, anche nel disegno di legge della riforma, perché risponde ad imprescindibili esigenze di legalità: le decisioni devono essere necessariamente condivise.
A concreta difficoltà di raggiungere un accordo unanime compromette l'effettiva utilità pratica della conferenza di servizi: la reciproca contrapposizione di opposte manifestazioni di volontà genera una situazione di conflitto tra le strutture pubbliche intervenute, con effetti paralizzanti.
Il diniego di un assenso determina un blocco inerziale che pregiudica l'interesse generale all'esercizio efficiente e efficacia, della funzione amm.

In particolare il disegno di riforma intende:
_ da un lato: limitare drasticamente il ricorso alla strumento del dissenso: la legge stabilisce che il mancato consenso di uno più rappresentanti delle amm. regolarmente convocate, deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza. Inoltre si stabilisce che il dissenso deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

_ dall'altro: introdurre dei meccanismi sostitutivi volti a superare l'inerzia determinata dalla mancanza di un accordo tra i partecipanti: viene stabilito che se una o più amm. hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amm. procedente, quest'ultima, valutate le risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento.

La determinazione conclusiva può sfociare in 2 esiti diversi:
_ da un lato: l'amm. procedente, a seguito di una congrua ponderazione, può concludere la conferenza con un provvedimento negativo, in particolare, dove i dissensi si appaiano obiettivamente insuperabili.
_ dall'altro: quando i dissensi appaiano superabili, l'amm. procedente potrà adottare una determinazione positiva, con il fine di attivare un procedimento sostitutivo diretto a superare gli ostacoli frapposti dalle p.a. non consenzienti.

Nel caso di determinazione positiva, l'amm. deve comunicare la medesima ad una serie di organi deputati ad esercitare il potere sostitutivo. In particolare essa va indirizzata:
_ al presidente del consiglio dei ministri, ove l'amm. procedente o dissenziente sia statale;
_ al presidente della regione o ai sindaci, negli altri casi.
A tali organi è conferita la potestà, previa delibera rispettivamente del consiglio dei ministri, o di quelli comunali e regionali, di sospendere la determinazione inviata dall'amm. procedente entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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