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La convocazione della conferenza dei servizi

La convocazione della conferenza dei servizi


Vi sono 2 forme di convocazione della conferenza:
_ ad iniziativa d'ufficio;
_ ad iniziativa di parte.

Ad iniziativa d'ufficio: Nel sistema originario l'indizione della conferenza non era obbligatoria, essendo lasciata alla valutazione discrezionale dell'amm. domina, laddove fosse opportuno effettuare una valutazione contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amm.
Con il disegno riformatore viene prevista la CONVOCAZIONE AD INIZIATIVA D'UFFICIO:
_ da un lato: convocazione obbligatoria:
_ dall'altro: convocazione facoltativa.

La convocazione è obbligatoria quando l'amm. procedente debba acquistare intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre p.a. e non preveda di ottenerli, o comunque non li ottenga, entro 15 gg dall'inizio del procedimento.
Cioè: se gli atti procedimentali di assenso, che devono essere versati in istruttoria, non pervengono entro 15 gg, l'amm. procedente è obbligata a convocare la conferenza per la loro acquisizione.
Qui risulta un evidente intento di incrementare la frequenza applicativa dell'istituto: l'eventuale inosservanza dello specifico dovere legale d'indizione, costituirà un motivo ostativo della validità della decisione finale, per violazione di legge.

Convocazione facoltativa: il moderno legislatore mantiene anche l'originaria ipotesi di indizione facoltativa, qualora sia opportuno effettuare una valutazione contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amm. In tal caso il legislatore raccomanda do convocare la conferenza per l'esame contestuale di interesso coinvolti in più procedimenti amm. connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

Ad iniziativa di parte: E' una possibilità introdotta con la novella del 1995, dove viene stabilito che quando l'attività del privato sia subpordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di p.a. diverse, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amm. preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
Il d.d.l. di semplificazione precisa che la convocazione deve essere compiuta dall'amm. competente per l'adozione del provvedimento finale.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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