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Il regime giuridico degli accordi di programma

Il regime giuridico degli accordi di programma


Accordi di programma: funzione essenzialmente programmatoria. Essi sono, in pratica, degli strumenti di organizzazione delle p.a.
La previsione della possibilità di accordi fra soggetti pubblici supera la tradizionale distinzione tra organizzazione interna ed esterna, riconoscendo alle amm. la possibilità di regolare convenzionalmente i rapporti reciproci e quindi di disciplinare anche una sfera di relazioni esterne, normalmente oggetto di regolazione legislativa.
Le p.a. risultano legittimate a concludere accordi organizzativi i cui effetti sono riconosciuti e protetti dall'ordinamento.
Autonomia: possibilità per un soggetto di autoregolamentare i propri comportamenti ponendo in essere un rapporto al quale è attribuita efficacia sul piano dell'ordinamento generale.
Le modalità di svolgimento di interesse comune stabilite in sede convenzionale, non esauriscono la loro rilevanza nel costituire un obbligo assunto da un'amm. verso l'altra, ma in qualche modo acquistano un'efficacia oggettiva a somiglianza di ciò che avviene per le norme giuridiche.
Concordando il programma del loro futuro comportamento, le amm. iniziano ad esercitare il proprio potere, disponendo della discrezionalità della quale godono e non è infrequente che le azioni derivanti dagli impegni assunti siano completamente predeterminate nel loro contenuto dall'accordo e rispetto ad esso si pongano come meramente esecutive.
In questa prospettiva la convenzione che precede l'azione rappresenta una decisione preliminare, l'efficacia della quale non può ritenersi limitata alla costituzione di obbligazioni fra le parti. Se infatti come sembra il provv. esecutivo dell'impegno assunto spesso rappresenta il mero involucro formale di una scelta già determinata, l'accordo nel quale è contenuta la decisione sostanziale non può non avere alcun rilievo, per esempio, nei confronti dei destinatari ultimi del provvedere.
Anche rispetto a questo modello ricostruttivo, va segnalata una differenza: diversamente da ciò che accade in sede di individuazione unilaterale delle regole alle quali ci si atterrà nell'esercizio di una determinata attività, nell'ipotesi degli accordi organizzativi occorre tener conto di un elemento ulteriore: le determinazioni assunte valgono come regole oggettive della futura azione e costituiscono obblighi assunti nei confronti degli altri contraenti.
C'è chi ha riscontrato una violazione di legge nella trasgressione degli autolimiti nella decisione amm. e il mancato rispetto dei criteri che la norma pone di darsi.
Per l'inadempimento: il modello generale dell'art. 15 della l. sul procedimento, non predispone una disciplina specifica in ordine alla possibile reazione delle parti contraenti che subiscano l'inadempienza altrui, limitandosi a rinviare "in quanto applicabili, e ove compatibili", i principi del c.c. in materia di obbligazioni e contratti. Si deve comunque valutare di volta in volta e con riferimento alla finalità pubblica perseguita dall'accordo, l'utilizzabilità dei principi civilistici legati all'inadempimento contrattuale.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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