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Definizione di partecipazione nel procedimento amministrativo

Definizione di partecipazione nel procedimento amministrativo


Legge sul procedimento amministrativo: capo III "Partecipazione".
Partecipazione indica e realizza il prender parte ad un processo di decisione, di soggetti diversi da quelli ai quali un ordinamento attribuisce istituzionalmente la competenza a provvedere e che organizza stabilmente per questo scopo.
Partecipante: è l'"estraneo", cioè il cittadino a qualche titolo interessato.
Quindi la partecipazione è finalizzata ad assicurare il coinvolgimenti del privato nell'esercizio dell'azione amm., in ossequio al principio della trasparenza e della sovranità popolare sancito dall'art.1 Cost.
Corollario più significativo della partecipazione al procedimento amm. è quello per cui viene superata o comunque attenuata, la tradizionale unilateralità del potere amm.
La partecipazione non elimina il provvedimento amm., al di fuori dei casi in cui si pervenga alla conclusione di un accordo, ma si concentra nella fase precedente quella decisoria, di determinazione dei presupposti.
Distinzione concettuale tra:
_ partecipazione: ha una funzione puramente collaborativa, esprimentesi nelle osservazioni: il termine ha una duplice valenza: esigenza di tutela del cittadino; utilità del contributo collaborativo del cittadino.
_ contraddittorio: secondo l'opinione prevalente esso ricorre quando l'intervento del privato (o di altro soggetto pubblico non istituzionalmente coinvolto) nel procedimento ha una finalità difensiva, o di tutela della propria situazione giuridica soggettiva, e si manifesta con l'atto tipico di opposizione.

Quindi emerge una nozione positiva di partecipazione, tale da identificare il contraddittorio alla stregua di tecnica partecipativa: si delinea così un modello italiano di partecipazione al procedimento diverso da quello americano del contraddittorio pieno, come anche quello tedesco.
Precisando: avendo di mira una partecipazione qualitativa, cioè espressiva di una oggettiva rilevanza degli interessi manifestati, ai fini della loro ponderazione nel contesto istruttorio, possiamo affermare che prima finalità di essa è : la RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMM. e solo indirettamente è finalizzata alla tutela.

Altro aspetto innovativo rispetto il passato: la legge sul procedimento amm. prevede la partecipazione sin dall'inizio, mediante la comunicazione dell'avvio del procedimento.
Cioè, quando non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso, è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti sui quali esso è destinato a produrre effetti diretti, a coloro che per legge devono intervenire,, e ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, che possono subire pregiudizio dal provvedimento.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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