La disciplina del termine del procedimento amministativo
La disciplina del termine del procedimento amministativo
Nell’affermare il carattere cogente del termine, la norma prevede un triplice ordine di fonti per la sua determinazione: LEGGE; REGOLAMENTO; ATTI DELLA SINGOLA AMMINISTRAZIONE.
Per ciascun tipo di procedimento “il termine può essere già disposto per legge o regolamento”. Qualora manchino disposizioni di legge o di regolamento spetta alle p.a. determinare il termine entro cui deve concludersi il procedimento, diversificando la disciplina secondo le diverse tipologie di provvedimento.
Tale normativa pone due ordini di problemi:
1.Dal punto di vista SOGGETTIVO occorre individuare l’amministrazione competente a detta determinazione.
SOLUZIONE:
Poiché esiste un’amminist. che ha dato avvio al procedimento e che pertanto ne è “DOMINA” (c.d. amminist. procedente) e ad essa che spetta la competenza specifica di determinare i tempi necessari per l’adozione del provvedimento.
2.Dal punto di vista OGGETTIVO è necessario precisare i limiti entro i quali può esprimersi il potere discrezionale della p.a. nella fissazione dei termini.
SOLUZIONE: Ogni amminist. ha il potere di predeterminare il tempo del proprio agire e di modificare a seconda del mutare delle proprie esigenze, i termini originariamente stabiliti.
Ovviamente è stato chiarito, sia in dottrina + giurisprudenza, che le amminist. non possono stabilire termini finali irragionevolmente lunghi, ma la durata del procedimento deve risultare RAGIONEVOLE e CONGRUA sia rispetto alla complessità degli adempimenti che alla tipologia dei provvedimenti.
Inoltre le determinazioni con cui le amminist. fissano i termini del procedimento devono assumere forma regolamentare e “sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti”, cosicché il destinatario del provvedimento può sempre conoscere il regime temporale che lo interessa e censurare eventuali condotte elusive della p.a.
Regime di pubblicità previsto dalla lex sul procedimento e la natura regolamentare delle determinazioni costituiscono precisi “paletti” alla discrezionalità della p.a. nella fissazione del termine, dimostrando come questo svolga una funzione di tutela dei soggetti che entrano in relazione con i pubblici poteri.
Nelle ipotesi in cui le amministrazioni non provvedono ad autodeterminare la durata del procedimento ed in assenza di altra disposizione normativa, interviene il 3° criterio di fissazione del termine. Se il termine non viene indicato dall’amminist. interessata, esso è di 30 giorni (é suppletivo, generale, residuale). Ha una funzione “provocatoria” in quanto sanziona l’inerzia della p.a. spingendola ad assumere autonome determinazioni.
dies a quo: giorno iniziale, coincide com l'avvio del procedimento.
TERMINE
Il giorno iniziale. Avvio del procedimento, e varia a seconda del tipo di iniziativa:
Nel caso di proc. d’ufficio, si identifica con l’atto di affidamento della pratica all’unità organizzativa responsabile.
Nei proc. ad istanza di parte, con il giorno di “ricevimento della domanda e della richiesta”, cioè con la data del timbro risultante nel protocollo di arrivo dell’amministrazione.
In entrambi i casi dovrà essere comunicato dal responsabile a tutti i soggetti interessati al procedimento.
Il termine finale ha carattere unitario, si riferisce cioè all’intero procedimento e non a fasi di esso e a sub- procedimenti.
Il termine “unico”, risponde infatti alla Ratio della normativa di tutelare il cittadino, fornendogli una “garanzia temporale certa e identificabile della conclusione del procedimento”.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto amministrativo
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