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Gli istituti di rinuncia alla pena previsti dal diritto penale minorile


Nei confronti dei soggetti minori di 18 anni (ma maggiori di 14) al momento della commissione del reato il diritto penale prevede una serie di istituti sanzionatori speciali in considerazione alle prevalenti esigenze educative e formative di quella personalità.
Tali 3 istituti sono:
il perdono giudiziale (art. 169 c.p.),
non punibilità per irrilevanza del fatto,
estinzioni del reato per esito positivo della messa in prova.

In realtà tutti e 3 gli istituti non costituiscono dei provvedimenti sanzionatori alternativi quanto piuttosto delle soluzioni che addirittura permettono di evitare la condanna, consentendo al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere senza pervenire alla irrogazione della pena. Inoltre, tutti e 3 gli istituiti sono applicabili anticipatamente fin dalla fase delle indagini preliminari, senza cioè la necessità di arrivare alla fase giudiziale.

Perdono giudiziale => è concesso in presenza di 3 condizioni, che sono oltre la minore età del soggetto al momento della commissione del reato:
a)la pena che il giudice irrogherebbe in concreto non deve essere superiore a 2 anni (oppure a 1.549,37 €);
b)il soggetto non deve aver riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta riabilitazione, e non deve essere stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza;
c)il giudice deve poter formulare, sulla base dell’art. 133 c.p., la prognosi che “il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”.

Il perdono giudiziale non implica la condanna. Esso ha un’efficacia estintiva totale, alla sua concessione non conseguono effetti penali, tranne quello del divieto di ulteriore concessione del perdono stesso. Il perdono giudiziale, infatti, non può essere concesso più di una volta, salvo che (..) vedi art. 169 c.p.
Non punibilità per irrilevanza del fatto => presuppone il concorso di 3 condizioni:
a)la tenuità del fatto commesso;
b)l’occasionalità del comportamento criminoso;
c)il pregiudizio derivante dall’ulteriore corso del procedimento per le esigenze educative del minore.

Estinzione per esito positivo della messa in prova
presuppone una sospensione del processo disposta dal giudice per “valutare la personalità del minore all’esito della prova” disciplinata dalla lex attraverso lo “svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno”. Decorso il periodo di prova, il giudice dichiara l’estinzione del reato se, “tenuto conto del comportamento del minore e dell’evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo”.
Questo istituto, a differenza degli altri 2, prescinde dall’accertamento del reato se non nei limiti strettamente necessari a verificare il presupposto della necessità della valutazione della personalità attraverso la messa in prova.

I 2 istituti previsti dal d.P.R n.488/1988 sono decisamente + favorevoli del perdono giudiziale, pur pervenendo tutti e 3 al proscioglimento del minore, tali 2 istituti sono svincolati dai limiti di gravità del reato legalmente predeterminati, così come le condizioni ostative inerenti a precedenti condanne subite dal minore, e non soggiacciono , infine, al divieto di reiterazione.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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