Caratteristiche della sospensione condizionale della pena
Caratteristiche della sospensione condizionale della pena
La sospensione condizionale della pena (art. 163-168 c.p.) presuppone una sentenza di condanna con la quale il giudice non solo afferma la responsabilità del reo, ma determina la pena e la irroga al condannato. Però, in presenza di determinati presupposti oggettivi e in considerazione soprattutto di una modesta capacità a delinquere che consenta al giudice di formulare “una prognosi di non recidività”, egli ordina che l’esecuzione delle pene principali e di quelle accessorie non abbia inizio e dunque rimanga sospesa per un periodo di tempo predeterminato dalla legge.
Qualora il condannato nel periodo di sospensione non commetta nuovi reati e adempia agli eventuali obblighi imposti dal giudice, si produce l’effetto estintivo delle pene principali e accessorie.
Qualora, invece, il condannato nel periodo di sospensione commetta nuovi reati o non adempie agli eventuali obblighi imposti dal giudice, si avrà la revoca della sospensione, con la conseguenza che le pene originariamente irrogate nella sentenza di condanna e poi sospese dovranno ora essere eseguite.
Finalità
All’origine tale istituto nasce quale “rimedio alle pene detentive brevi”. L’idea era infatti quella che una pena detentiva di breve durata non fosse per un verso sufficiente a realizzare un efficace trattamento risocializzante del reo, e per altro verso fosse invece sufficiente perché la segregazione e la vita carceraria producessero un’alterazione negativa della personalità del reo, soprattutto nel caso del delinquente non recidivo. Secondo tale prospettiva, si riteneva che le esigenze di prevenzione speciale, in partic. di non agevolare con la pena breve la recidiva del condannato, imponessero di astenersi dall’esecuzione della pena piuttosto che di eseguirla. Per contro vi era poi però l’esigenza di non indebolire la prevenzione generale attraverso una concessione generalizzata ed indiscriminata della sospensione.
L’evoluzione dell’istituito ha invece dimostrato che la ratio della sospensione condizionale non si esaurisce in quella tutta “negativa” di pura rinuncia all’esecuzione della pena, ma ha anche un’ulteriore e “positiva” finalità che fa di questo istituto uno strumento sanzionatorio dotato di una sua peculiare efficacia special preventiva.
Sulla base di tale ratio positiva, il legislatore dilatava lambito applicativo della sospensione condizionale, ma contemporaneamente venivano anche previsti nuovi obblighi che il giudice può o talvolta deve aggiungere alla sospensione e il cui adempimento da parte del condannato costituisce l’ulteriore condizione perché si produca l’effetto estintivo.
Dagli obblighi originari riparatori (restituzione – risarcimento del danno – pubblicazione della sentenza) si è giunti all’obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, fino, di recente, alla prestazione non retribuita di lavoro di utilità sociale da parte del condannato. => tutto ciò risponde ad una duplice e concorrente finalità:
da un lato => gli obblighi consentono di acquisire una conferma del giudizio sulla personalità del reo come quella di un soggetto che presenta un sufficiente grado di adattamento sociale e dunque una modesta capacità a delinquere.
dall’altro => gli obblighi, pur avendo un contenuto limitativo dei diritti del condannato, assicurano che la sospensione condizionale non si risolva in una totale rinuncia dell’ordinamento a imporre conseguenze sanzionatorie.
La prassi applicativa di tale istituto ha finito per stravolgerne la fisionomia, con la conseguenza che essa è diventata un “beneficio” di concessione sostanzialmente automatica sol che esistano i presupposti oggettivi.
Disciplina => attualmente dopo l’ultima e recente riforma (L.145/2004) esistono 2 forme di sospensione condizionale:
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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