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Definizione di commisurazione della pena in senso ampio e in senso stretto


La commisurazione in senso stretto => quantificazione della fattispecie.

La commisurazione in senso ampio => determinazione aumento/di munizione della pena.

La commisurazione della pena in senso ampio implica l’esercizio di un potere discrezionale solo in parte riconducibile alla disciplina dell’art. 133 c.p.
La commisurazione della pena in senso ampio concerne la determinazione della misura dell’aumento o diminuzione di pena conseguente alla circostanze, il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e soprattutto la scelta concernente l’applicazione o meno di istituti o misure sanzionatorie diversi dalla pena edittale, specialmente detentiva.

1_ la quantificazione della variazione di pena per le circostanze => si tratta di un potere discrezionale in un certo senso semplificato: posta l’esistenza di una dato elemento circostanziante (es. l’aver agito con crudeltà verso le persone art. 61 n.4 c.p.), la conseguente misura dell’aumento fino ad 1/3 della pena base dipenderà dal grado di crudeltà adoperato, cioè dalla capacità del dato fattuale circostanziante di esprimere il valore positivo o negativo proprio della fattispecie circostanziante.



2_ il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee => si tratta di un potere discrezionale assai ampio, ciò perché, pur dovendo valutare comparativamente pur sempre la gravità del reato e la capacità a delinquere espresse dalle varie circostanze, rimangono difficilmente razionabili tutti i criteri del giudizio comparativo.

3_ gli istituti e le misure sostitutive della pena detentiva (in sede di esecuzione o di cognizione) => sono di regola orientati a finalità di prevenzione speciale, con la conseguenza che per decidere della loro applicazione o meno risulta determinante la considerazione della capacità a delinquere.
Ulteriore e fondamentale criterio => dopo aver accertato l’esistenza di una capacità criminale d’intensità compatibile con la rinuncia all’inflizione della pena detentiva, il giudice dovrà discrezionalmente valutare la struttura e le funzioni specifiche dell’istituto alternativo per verificare che esso, nel caso concreto ed in rapporto alle caratteristiche della personalità del reo, appaia adeguato a raggiungere i suoi scopi.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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