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Gli indici “fattuali” di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere

 Gli indici “fattuali” di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere


Art. 133, 1° comma c.p. elenca 3 specie di indici fattuali da cui il giudice deve desumere la gravità del reato:

1_ modalità della condotta (“dalla natura – dalla specie – dai mezzi – dall’oggetto – dal tempo – dal luogo – e da ogni altra modalità dell’azione”). A parità di offesa prodotta, le diverse modalità della condotta possono attribuire una maggiore o minore capacità aggressiva al comportamento ovvero rivelarne una diversa riprovevolezza. Es. il tipo e la specie di arma utilizzata, se particolarmente micidiale o se di uso normale influisce sulla gravità di un reato di lesioni o di omicidio.
2_ la gravità del danno o del pericolo cagionato al bene giuridico protetto. La norma fa riferimento all’offesa che costituisce il contenuto di disvalore tipico del reato.
3_ l’intensità del dolo o il grado della colpa.

Art. 133, 2° comma c.p. elenca un complesso insieme di indici da cui va desunta la capacità a delinquere:

1_ motivi a delinquere e il carattere del reo. I motivi devono essere accertati nella loro qualità e nella loro natura psichica.
Nell’accertamento del rapporto tra il singolo movente criminoso e la personalità del reo gioca un ruolo decisivo il carattere.
2 e 3_ precedenti penali e giudiziari  e condotta temporanea o susseguente al reato.
4_ condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Spesso nella pratica applicativa si pone il problema della c.d. doppia valutazione degli indice di commisurazione della pena. I criteri per risolvere tale problema sono quelli:
da un lato => del divieto do considerare uno stesso dato di fatto come rilevante 2 volte allo stesso fine (es. principio del ne bis in idem sostanziale);
dall’altro =>  della legittimità di una duplice rilevanza se a fini diversi.
Quindi, è impossibile considerare uno stesso elemento fattuale come 2 volte espressivo della gravità del reato o della capacità criminale: sia ai sensi dell’art. 133 c.p. sia come circostanza.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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