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Situazione necessitata dell'uso delle armi

Situazione necessitata dell'uso delle armi


Situazione necessitata. DOTTRINA.

La dottrina dominante ritiene invece che il requisito soggettivo si riferisca alla motivazione dell'agente, nel senso che la scriminante sarebbe esclusa allorché il pubblico ufficiale abbia fatto uso delle armi per sfogare il proprio rancore, o la propria ira, e così via dicendo. 
Ma non si vede davvero come un tale riscontro dell'atteggiamento soggettivo possa incidere negativamente sulla effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi della scriminante: l'agente della forza pubblica chiamato ad eseguire uno sfratto può anche provare una personale soddisfazione nel ridurre il malcapitato al lastrico della via, ed aver anzi sollecitato il conferimento di un tale incarico proprio per poter infliggere questo patimento; ma sin che l'intera vicenda si svolge nei limiti obiettivi dell'art. 53 co. 1, è impossibile negare la liceità della condotta tenuta dal pubblico ufficiale (semplicemente perché qualunque altro soggetto parimenti qualificato avrebbe agito allo stesso modo).
In realtà, il «fine di adempiere un dovere del proprio ufficio» si limita ad escludere un'attività di mera rappresaglia (come, ad es., nell'ipotesi che il pubblico ufficiale, non disponendo dei mezzi per sgombrare i binari, faccia prelevare e percuota alcuni dimostranti a scopo di intimidazione).

costrizione e necessità

Per quanto riguarda il requisito della costrizione e della necessità, vale per essi quanto rilevato a proposito dell'art. 52: la costrizione verrà meno quando il conflitto di interessi non si sia ancora attualizzato in rapporto al pubblico ufficiale agente (es., il latitante sta fuggendo senza aver ancora percepito, in quella specifica circostanza, la presenza della forza pubblica).
La necessità postula l'esigenza che a parità di risultati (in rapporto al dovere da adempiere) il pubblico ufficiale ricorra al mezzo meno offensivo tra quelli disponibili.
L'art. 53 c.p. non include tra i suoi requisiti quello della proporzione tra l'interesse pubblico sotteso al dovere che deve essere adempiuto (ad es., la cattura di un evaso) e l'interesse offeso per rendere possibile l'adempimento (ad es., lesioni gravissime).
Il silenzio della norma si spiega, perché, nel clima autoritario che ne ha ispirato l'introduzione, si riteneva che, in linea di principio, l'interesse pubblico dovesse considerarsi sempre prevalente. Alla luce del principio personalistico che ispira la Costituzione, si ritiene oggi che l'art. 53 co. 1 non possa autorizzare la lesione di diritti inviolabili dell'uomo, al di fuori di un criterio di proporzione: se così non fosse, la disposizione dovrebbe reputarsi costituzionalmente illegittima.



Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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