Skip to content

Caratteristiche dell'uso leggitimo delle armi: art. 53 c.p.


Art. 53:“Ferme le disposizioni contenute nei due artt. precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità o di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviario, omicidio volontario, rapina a amano armata e sequestro di persona”.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli latri casi nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”.
L'art. 53 c.p. prevede una scriminante propria del pubblico ufficiale (non estensibile ad altra persona che abbia cooperato al fatto, se non quando abbia prestato assistenza perché “legalmente richiesta” dal pubblico ufficiale).

Fondamento:

Discusso in dottrina se “l’uso legittimo delle armi” costituisca un’autonoma esimente o piuttosto una figura particolare dell’adempimento del dovere => la prevalente dottrina ritiene che l’uso legittimo delle armi vada tenuto distinto sia dall’esercizio del diritto sia dall’adempimento del dovere, perché svolge una funzione integrativa e specificativa. Del resto, lo stesso legislatore ha voluto considerare autonomamente tale figura => la norma assume carattere espressamente sussidiario rispetto alle cause di giustificazione dell'art. 51 e dell'art. 52 (in base alla clausola «ferme le disposizioni ... » che apre l'art. 53 c.p.) => il p.u. potrà, nel respingere una violenza o vincere una resistenza, beneficiare dell'esercizio di una facoltà legittima, o dell'adempimento di un dovere, o della difesa legittima, quando ne sussistano tutti i requisiti; e solo quando essi non siano in concreto ravvisabili, si prospetterà il ricorso all'art. 53 (clausola di riserva).
Il fondamento della scriminante si basa sull'esigenza che l'adempimento dei doveri pubblici, da parte dell'autorità, possa avvenire nonostante gli ostacoli ad esso frapposti.

Situazione necessitante:

La prima si riferisce innanzitutto ad una “violenza” da respingere o ad una “resistenza” da vincere.
La violenza e la resistenza attiva si identificano, in pratica, nelle fattispecie dell'art. 336 e dell'art. 337 c.p., distinte in rapporto alla direzione finalistica della condotta illecita (per costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai doveri d'ufficio o ad ometterlo, ovvero a compiere un atto dell'ufficio, nell'art. 336; per opporsi al pubblico ufficiale “mentre compie un atto di ufficio”, nell'art. 337).  
Discussa è la possibilità di ricomprendere nella scriminante anche le ipotesi di resistenza passiva (come, ad es., nel caso dei dimostranti sdraiati lungo i binari della ferrovia, che rifiutino di spostarsi, o del latitante in fuga inseguito dalla polizia.  Nulla si oppone ad una soluzione positiva: per un verso si tratta pur sempre di vincere una resistenza, per l'altro non v'è alcun rischio di determinare, a carico di chi si oppone solo passivamente all'autorità, conseguenze lesive sproporzionate rispetto all'entità dell'offesa realizzata, sia perché l'art. 53 c.p. non si riferisce soltanto alle armi, ma anche a qualsiasi “altro mezzo di coazione fisica” (es. sfollagenti; idranti; attività fisica diretta), di portata lesiva inferiore, sia perché l'art. 53 c.p. dev'essere integrato da un requisito di proporzione. Il legittimo ricorso, rispettivamente, alla coazione fisica diretta sui dimostranti (spostandoli) o ad idranti, o a gas lacrimogeni; e all'uso di catene chiodate per forare le ruote della vettura in fuga, o allo sparo sui pneumatico o sul motore dell'automobile.

Una serie ulteriore di situazioni necessitanti è stata inserita nell'art. 53 co. 1 c.p. dall'art. 14, L. 152/1975, in riferimento alla necessità “di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”. L'utilità di questa integrazione è molto dubbia, perché essa concerne ipotesi che ben difficilmente possono essere escluse dall'ambito di applicabilità dell'art. 52 c.p. o dello stesso art. 53 co. 1in versione originaria.  
Ma il ritocco è servito soprattutto a confermare la vigenza dell'art. 53 c.p. nel suo complesso, che in quel periodo era talvolta contestata: integrando la norma, il legislatore ne ha infatti implicitamente ribadito la validità.

Situazione necessitata:

Consiste nel far uso o nell'ordinare di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, “al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio”.
E’ necessario che l'arma o il mezzo di coazione siano ricompresi tra quelli con cui può essere adempiuto il dovere: la scriminante si riferisce quindi ai soli pubblici ufficiali legittimati al porto di un'arma per questa finalità, e cioè in pratica alla forza pubblica (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza etc.). Es. non sarebbe giustificato in base all'art. 53 il direttore dell'INPS che, per sedare un tumulto di pensionati negli uffici dell'ente, si avvalesse della pistola pur legittimamente portata.
Il fine di adempiere un dovere del proprio ufficio limita l'applicabilità della scriminante alle sole ipotesi in cui l'uso delle armi sia strumentale rispetto all'adempimento del dovere, nel senso che fi risultato ottenuto con tale mezzo deve, o di per sé costituire “adempimento” (sgombrati i dimostranti con gli idranti, è ristabilita la libera circolazione dei treni che la forza pubblica doveva assicurare), o consentire l'ulteriore attività di adempimento (bloccata la vettura dopo aver colpito i pneumatici, la polizia può procedere alla cattura del latitante).  

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.