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Eccesso colposo nelle varie ipotesi esimenti


A_ Eccesso colposo nell’esercizio del diritto o adempimento del dovere, occorre che:
a)l’attività sia iniziata nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere;
b)si siano superati, per colpa, i limiti posti dalla legge o dall’ordine.
Esempi:
1-un poliziotto, particolarmente emotivo, spara contro uno scioperante che gli para contro minacciosamente, mentre con un po’ di coraggio avrebbe facilmente potuto ridurlo all’impotenza affrontandolo con pugni. => in tale caso la volontà è quella di cui all’art. 53 e cioè quella di respingere una violenza, pertanto l’eccesso è da considerare colposo e trova quindi applicazione l’art. 55 c.p.
2-un poliziotto spara contro uno scioperante che gli si fa incontro minacciosamente solo perchè intende vendicarsi di offese ricevute da lui in precedenza. => in tale caso la volontà è quella di vendicare l’oltraggio ricevuto, sicché non è configurabile eccesso colposa, ma omicidio doloso da parte del poliziotto.

B_ Eccesso colposo nella legittima difesa

In tale caso, esso postula il superamento colposo dei limiti imposti dalla necessità di difesa. La volontà deve essere quella di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta mentre, per colpa, devono essere superati i limiti della proporzione tra difesa e offesa imposti dall’art. 52 c.p.
Es. sarà responsabile di omicidio colposo chi uccide quando per difendersi o salvarsi sarebbe stato sufficiente percuotere.

C_ Eccesso colposo nello stato d necessità

Presupposti: inizio dell’azione alla presenza dello stato di necessità + superamento per colpa dei limiti imposti dall’art. 54 c.p.
Quindi, l’eccesso colposo si verificherà per eccesso dei mezzi, quando si supera cioè la proporzione tra il pericolo e l’azione lesiva.

D_ Eccesso colposo nell’uso legittimo di armi

Viene considerato eccesso colposo l’aver fatto uso delle armi per impedire la fuga di rapinatori causando la morte dell’ostaggio del cui corpo i rapinatori sai erano fatti scudo: in tali situazioni la vita dell’ostaggio è un valore preminente da tutelare e l’uso delle armi deve cessare quando gli aggressori se ne facciano scudo (Corte Cassazione 15-7-1991).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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