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Problema della natura intrinseca del concorso di persone nel reato: teorie


Problema della natura intrinseca del concorso: il fondamento della incriminazione degli atti dei vari partecipi => varie teorie:

Teoria della natura accessoria della partecipazione


nel concorso di persone bisogna distinguere l’azione principale (compiuta dall’autore del reato) dalle azioni accessorie dei partecipi. Quest’ultime sono punibili ex art. 110 solo se l’autore ha commesso il reato. La condotta concorsuale trae rilevanza «riflessa» dal fatto di accedere, di aggiungersi, ad una condotta principale conforme al modello della fattispecie incriminatrice.
In realtà, se nel concorso si deve parlare di «accessorietà», essa riguarda non le condotte, ma le norme: le norme sul concorso (art. 110 ss.) esigono il necessario riferimento ad una disposizione incriminatrice monosoggettiva, di cui «estendono» la tipicità. 

Teoria della “tipicità plurisoggettiva”


tutte le condotte che rientrano nella fattispecie di concorso sono fin dall’inizio conformi a questa fattispecie e, in quanto tali, sono tutte formalmente tipiche.
Dalla combinazione dell’art. 110 con una norma incriminatrice speciale (es. furto) scaturisce una nuova fattispecie tipica (“tipicità plurisoggettivi eventuale”), diversa e ulteriore rispetto alla sola norma incriminatrice speciale (cioè il concorso nel furto è una fattispecie tipica diversa dal furto compiuto da un solo soggetto) e abbraccia anche le azioni di istigazione e agevolazione.

Teoria delle fattispecie plurisoggettive differenziate


dall’incontro delle norme di parte speciale con le norme sul concorso nascerebbero tante fattispecie plurisoggettivi differenziate quanti sono i soggetti concorrenti: queste fattispecie avrebbero in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale, ma si distinguerebbero tra loro per l’atteggiamento psichico di ciascuno dei compartecipi e per taluni aspetti esteriori (teoria non completamente accolta).
La teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale ha il merito di aver ricondotto il fondamento sistematico del concorso ad una dimensione rigorosamente normativa, entro la quale l'analisi dell'istituto può svilupparsi secondo un modello del tutto omologo a quello dell'analisi dei reato: fatto tipico, antigiuridicità obiettiva e colpevolezza. 


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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