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Il concorso di persone nel reato


Fondamento del concorso di persone nel reato

Il reato può risultare dalla collaborazione di più persone. 
Si tratta di un fenomeno che, assume una grande rilevanza: le imprese delinquenziali più gravi esigono normalmente apporti diversificati; in ogni caso, l'opportunità di unire le forze e dividere i compiti facilita la commissione del reato.
Questo dato di fatto pone all'ordinamento un duplice ordine di problemi:

a)stabilire in presenza di quali condizioni una condotta possa dirsi «concorsuale»: si tratta di evitare che la responsabilità possa ricadere soltanto su chi ha materialmente eseguito il reato, ignorando il contributo di altri soggetti, il quale può non corrispondere al modello tipico della fattispecie incriminatrice (es. chi si limita a fornire gli strumenti per lo scasso non sottrae la cosa, e quindi non realizza la fattispecie dell'art. 624.1), ma può tuttavia aver assunto un ruolo significativo per la commissione del fatto (talvolta assai più significativo della stessa condotta tipica: es. «basista» di una rapina, o chi commissiona un omicidio ad un sicario prezzolato, l'attività dei quali risulta assolutamente determinante ed essenziale);

b)disciplinare il trattamento sanzionatorio del concorso tenendo conto della peculiare portata negativa ch'esso assume, non sul piano dell'offesa in sé e per sé considerata (il fatto che ad uccidere un uomo sia stato un singolo, o una pluralità di persone, non moltiplica certo la morte, e quindi la lesione del bene della vita), ma sul piano delle modalità dell'offesa, che rivestono in diritto penale una particolare importanza. E su questo piano il fenomeno concorsuale risulta significativo, in termini di prevenzione generale (il sodalizio criminoso può determinare maggior allarme sociale), in termini di prevenzione speciale (l'unione delle forze in un'impresa delinquenziale può evidenziare una maggior pericolosità del soggetto), in termini di colpevolezza (la commissione concorsuale può esprimere un maggior grado di rimproverabilità, in rapporto alla determinazione a delinquere).

Ciascuna di queste due esigenze corrisponde ad una funzione propria delle disposizioni normative sul concorso di persone (art. 110 e ss.): quella incriminatrice (sub a), diretta ad attribuire rilevanza a comportamenti che non potrebbero assumerla alla sola stregua delle fattispecie incriminatrici di parte speciale, e quella di disciplina (sub b), diretta a regolare il trattamento sanzionatorio dei singoli compartecipi in rapporto al ruolo da essi svolto nella vicenda concorsuale.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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