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Il principio di indifferenza della punibilità


La triplice semplificazione mostra chiaramente come sia indifferente la causa della non punibilità, potendo essa consistere in un difetto di imputabilità o di colpevolezza oppure nella presenza di una causa personale di non punibilità.
Il principio della indifferenza della punibilità dei soggetti diversi dall’autore della fattispecie di concorso si ricava dagli artt. 111 e 112.2 e stabilisce un’aggravante per alcune specifiche ipotesi in cui l’autore abbia concorso con soggetti “non imputabili o non punibili a cagione di una condizione o qualità personale”. In generale la fattispecie di concorso non è esclusa dalla non punibilità dei soggetti diversi dal concorrente.
Espressione dello stesso principio sono anche le cd. ipotesi speciali di concorso, che si hanno allorché taluno crei in altri la situazione di non punibilità proprio al fine di fargli commettere il reato voluto dal primo => incapacità di intendere e di volere (art. 86), dell’errore determinato dall’altrui inganno (art. 48) e della coercizione a seguito di altrui minaccia. Poiché in queste ipotesi, a differenza delle precedenti abbiamo un soggetto che ne “strumentalizza” un altro, abbiamo cioè qualcuno che costituisce la longa manus esecutiva del “vero” autore del reato (cd. autore mediato), si potrebbe pensare che qui non siamo in presenza di un concorso di più soggetti. Peraltro, se così fosse, ci troveremmo di fronte ad un vuoto di tutela poiché, mentre l’esecutore materiale non sarebbe punibile per assenza di imputabilità o di colpevolezza, l’altro soggetto non sarebbe punibile per assenza di una condotta tipica. Il ricorso alla fattispecie di concorso consente incede di configurare la responsabilità in capo al cd. autore mediato. Ed in effetti, della fattispecie di concorso sussistono tutti i requisiti: una condotta colpevole soggettivamente ed oggettivamente collegata con la realizzazione da parte di altri degli elementi oggettivi di una fattispecie criminosa.
Il limite alla configurabilità della fattispecie di concorso è dato dalla necessità che la partecipazione degli altri soggetti (o dell’altro soggetto), quantunque non punibile, integri però gli estremi di una condotta umana: altrimenti davvero il ruolo degli altri si riduce a quello di un mero strumento materiale facendo così venir meno il concorso.
Così, ad es. se Tizio per far cadere Caio da uno spintone a Sempronio che si trova a contatto con la vittima designata, è chiaro che il movimento corporeo di Sempronio non può essere qualificato come una condotta e, dunque, Tizio risponderà di lesioni realizzate in forma monosoggettiva.
Iol principio della indifferenza della punibilità degli altri concorrenti è la conseguenza della autonomia della fattispecie di concorso di cui vanno indipendentemente accertati gli estremi in capo a ciascuno dei soggetti agenti; sul piano contenutistico-funzionale, è coerente con l’idea che il disvalore proprio e caratteristico del concorso eventuale sussiste fino a che vi sia la convergenza di una pluralità di condotte umane.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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