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Art. 110 C.P.

Art. 110 C.P.


In breve: si ha nel caso in cui una pluralità di soggetti commette un reato.
Nel nostro ordinamento la disciplina del concorso eventuale è dettata dall’art. 110 c.p., che come l’art. 56, ha una funzione estensiva delle norme penali incriminatrici => cioè la responsabilità penale viene estesa anche a coloro che hanno posto in essere atti idonei e non equivoci, pur non avendo realizzato l’intero fatto tipico, così come descritto e previsto dalla norma. Quindi consente di punire, oltre ai concorrenti che pongono in essere la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice, anche quelli che pongono in essere azioni atipiche che, in base alla sola norma incriminatrice, non sarebbero punibili.
Possiamo avere due tipi di concorso di persone nel reato:
necessario: si verifica per quei reati (plurisoggettivi) che, per loro natura, non possono che esser commessi da due o più persone: si pensi, ad esempio, al duello, alla rissa etc.;
eventuale: ricorre, invece, per la maggior parte dei reati che possono essere commessi indifferentemente da una o più persone e per i quali il concorso costituisce una mera eventualità.
Nel nostro ordinamento, la disciplina del concorso eventuale di persone è dettata dall’art. 110 c.p., il quale ispirandosi al principio della pari responsabilità dei concorrenti, stabilisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.
Il concorso di persone può essere materiale (consistente in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato) o morale (consistente nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso).
Inoltre il legislatore ha previsto, malgrado il principio di pari responsabilità di tutti i concorrenti, la possibilità di graduare la responsabilità di ciascun concorrente a seconda del contributo apportato alla realizzazione del fatto criminoso, attraverso la previsione di un sistema di circostanze aggravanti ed attenuanti che si applicano specificamente al concorso (artt. 112 e 114), oltre, beninteso, che attraverso i consueti parametri di cui all’art. 133.


Il fatto tipico del concorso di persone: a) la pluralità di soggetti;
b) la realizzazione di un fatto tipico alla stregua di una fattispecie monosoggettiva

Sul piano della tipicità, la fattispecie plurisoggettiva eventuale postula:
a)la pluralità di soggetti (art. 110 c.p.: «quando più persone...»);
b)la realizzazione di un fatto tipico alla stregua di una fattispecie monosoggettiva (art. 110 c.p. «...concorrono nel medesimo reato... »);
c)un contributo obiettivamente rilevante come apporto concorsuale da parte del compartecipe (art. 110 c.p. «... concorrono ... »).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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