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Pluriovvensività e atti discriminatori


Il comportamento del datore può colpire in via immediata gli interessi collettivi ed in via riflessa il lavoratore.

Non ci si può riferire all'art.28 per i diritti del solo lavoratore.

Esempi di plurioffensività:
licenziamento del lavoratore per motivi sindacali
trasferimento per motivi sindacali
atti discriminatori o concessioni di trattamenti di maggior favore
licenziamento collettivo

Il lavoratore agirà per le vie normali, il sindacato secondo l'art.28, in quanto azione distinta e autonoma.

Nel caso di licenziamento, l'azione del sindacato può reintegrare il lavoratore ma non risarcirlo per danno.
Ma la sentenza in via definitiva che accerta la antisindacalità può essere titolo per richiesta risarcimento.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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