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Licenziamento individuale nel lavoro pubblico. Ragioni giustificative e soggettive


IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NEL LAVORO PUBBLICO

Nel pubblico trova applicazione la disciplina valida nel settore privato:
articolo 18 statuto dei lavoratori
artt. 2118 e 2119
L.604/ 1966

Le ragioni giustificative del licenziamento

La   L.604/ 1966 Introduce il principio generale di necessarie giustificate del licenziamento: il datore deve indicare i motivi che possono essere soggettivi o oggettivi.

Le ragioni soggettive: la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo

Qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro ciascuna delle parti può recedere senza preavviso o prima della scadenza del termine.
La giusta causa legge in rapporto con il dipendente e può derivare anche da fatti estranei al rapporto di lavoro (es. furto ai danni di terzi commesso da un addetto alla cassa)

Il giustificato motivo soggettivo che legittima il licenziamento con preavviso un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.

Fino ad oggi nel pubblico il licenziamento era più che altro per violazione della normativa sulla incompatibilità: al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, la violazione costituisce giusta causa di recesso o di decadenza dell'impiego.

La riforma del 2009 predetermina altre fattispecie di giusta causa e giustificato motivo soggettivo.

Giusta causa: licenziamento senza preavviso in caso di
falsa attestazione della presenza in servizio o della malattia che giustifica l'assenza
falsità in atti o dichiarazioni ai fini della progressione di carriera o in occasione dell'estrazione del rapporto
reiterazione di condotte gravemente indisciplinate
condanna penale e successiva interdizione dai pubblici uffici (peculato, concussione e corruzione)

Giustificato motivo soggettivo: licenziamento con preavviso in caso di
assenza priva di valida giustificazione per tre giorni in due anni o più di sette giorni in 10 anni
mancata ripresa del servizio in caso di assenza ingiustificata entro il termine fissato dall'amministrazione
ingiustificato rifiuto al trasferimento per motivate esigenze di servizio
insufficiente rendimento nel biennio
 se l'insufficienza sia imputabile a violazione degli obblighi concernenti la prestazione

La PA ha la facoltà e non ha l'obbligo di licenziare in caso di accertata permanente inidoneità psico-fisica e in caso di reiterato rifiuto del dipendente di sottoporsi alla visita medica di accertamento dell'inidoneità.

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