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Potere disciplinare. Impugnazione e conciliazione, procedimento penale e organizzazione del lavoro


Impugnazione e conciliazione

Una volta irrogata la sanzione essa non può essere impugnata secondo le procedure dei contratti collettivi ma solo con ricorso giudiziario al giudice del lavoro.

I contratti collettivi invece disciplinano le procedure di conciliazione non obbligatorie cioè quelle che devono precedere l'irrogazione.
La procedura di conciliazione deve essere avviate conclusa entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito.
Se la sanzione è definita con queste procedure conciliative essa non è impugnabile.

Procedimento disciplinare il procedimento penale

In caso di rinvio a giudizio anche senza sentenza di condanna per reati contro la PA il dipendente deve essere trasferito ad un altro ufficio.
In caso di condanna anche con sentenza non definitiva il dipendente viene sospeso dal servizio o licenziato se la condannato alla reclusione per oltre tre anni. Il patteggiamento della pena è equiparato alla condanna irrevocabile.

Potere disciplinare e organizzazione del lavoro

Il nuovo D.Lgs. 165/ 2001 così come modificato dal D.Lgs.. 150/ 2009 Enfatizza il potere di erogare sanzioni disciplinari nell'esercizio dell'azione aggregativa della PA.

Il potere disciplinare è concepita come uno degli strumenti di miglioramento dell'efficienza organizzativa e del rendimento dei lavoratori fino a a configurare la scarsa efficienza come fattispecie legale sanzionatori a.

l'organizzazione della PA sembra più conformata sul controllo sulla sanzione dei singoli dipendenti che sulla direzione e organizzazione dell'attività produttiva.

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