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Le leggi ordinarie dello Stato e le leggi regionali per la tutela dei diritti umani


Tra le leggi ordinarie dello Stato di rilievo per la nostra materia ricorderemo la l. 1159/29 sui culti ammessi.
Vanno ricordate inoltre: la l. 669/67 (di estensione dell’assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di altre confessioni religiose); la l. 151/75 (di riforma del diritto di famiglia); la l. 300/70 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori); la l. 898/70 (casi di scioglimento del matrimonio); la l. 194/78 (sull’interruzione volontaria di gravidanza); la l. 266/91 (legge-quadro sul volontario); la d.l. 122/93 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale); la l. 413/93 (sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale); la l. 651/96 (misure urgenti per il grande Giubileo del 2000); la l. 675/96 (trattamento dei dati personali); il d.l. 460/97 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e ONLUS); la l. 230/98 (norme in materia di obiezione di coscienza); il d.l. 490/99 (Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali); la l. 62/2000 (norme per la parità scolastica); il d.p.r. 396/2000 (regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile); la l. 383/2000 (disciplina delle associazioni di promozione sociale); la l. 85/2006 (modifiche al codice penale in materia di reati di opinione).
Tra le leggi regionali dirette a regolamentare la libera estrinsecazione del sentimento religioso ricorderemo quelle in materia di istruzione, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché in tema di promozione e organizzazione di attività culturali.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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