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La tutela dei Diritti umani fondamentali: convenzioni europee e internazionali


La Convenzione europea


La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 Novembre 1950 è stata resa esecutiva il Italia con la l. 848/55.
Essa, all’art. 9, tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Le convenzioni internazionali


Vi è inoltre tutta una serie di leggi che danno esecuzione a convenzioni internazionali: per esempio contro tutte le forme di discriminazione razziale (l. 564/74); ovvero il Patto relativo ai diritti civili e politici (l. 881/77); ovvero contro la discriminazione nei confronti della donna (l. 132/85); o sui diritti del fanciullo (l. 17/91).
Tali convenzioni hanno trovato ingresso nel nostro ordinamento in virtù di legge ordinaria di ratifica e pertanto sono ritenute leggi ordinarie.
Tuttavia esse sono garantite da ciò che fino a quando detti accordi saranno in vigore nell’ordinamento internazionale fra gli Stati che li hanno ratificati, non potranno essere unilateralmente abrogate dal legislatore ordinario.
È però da segnalare un nuovo e importante indirizzo giurisprudenziale, il quale prende le mosse dal novellato art. 117 cost.
Come è noto, la norma impone allo Stato di osservare, nell’esercizio della potestà legislativa i “vincoli derivanti dagli obblighi internazionali”.
Da ciò, in molte recenti pronunce, la Cassazione ha desunto la superiorità gerarchica della CEDU sulla legge ordinaria.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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