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La tutela di interessi non individuali nel diritto amministrativo


L’unico spiraglio per la tutela di interessi non individuali è lasciato dalla previsione della tutela ai c.d. enti morali.
Ciò consente la tutela degli interessi diffusi, cioè:
- interessi individuali plurimi, uguali per un gruppo di persone che non corrisponde alla totalità della popolazione (abitanti di una via, proprietari di un terreno, ecc…);
Questi interessi sono tutelabili ognuno individualmente (interessi di “individui”) o unitariamente se gli interessati si riuniscono in un corpo associativo (interessi di “enti morali”);
- interessi collettivi, interessi di un gruppo di persone facenti parte di una certa categoria sociale, professionale, religiosa, ecc…
Gli interessi diffusi non corrispondono obbligatoriamente agli interessi di ogni singolo componente della categoria cui appartengono, a differenza degli interessi individuali plurimi.
Questi interessi sono tutelabili obbligatoriamente per mezzo di un ente legittimato (interessi di “enti morali”), come ad esempio un sindacato o associazioni a tutela dei consumatori o dell’ambiente.
Per agire in giudizio a tutela di un interesse legittimo occorrono due requisiti:
1.    legittimazione ad agire, si deve essere effettivamente i soggetti titolari dell’interesse (la richiesta di annullamento di un atto che consente un’attività rumorosa in una via può essere effettuata solo dagli abitanti della via);
2.    interesse ad agire, il ricorso deve portare un vantaggio concreto al titolare dell’interesse (la richiesta do annullamento può essere effettuata solo se l’attività rumorosa disturba la quiete).

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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