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Competenze giuridiche delle controversie della PA


Le controversie riguardanti la P.A. possono essere di competenza della giurisdizione ordinaria o della giurisdizione amministrativa, costituita dai TAR (che giudicano in prima istanza con i loro circa 300 magistrati) e dal Consiglio di Stato (che giudica in seconda istanza con i suoi circa 100 magistrati).
L’art. 103 cost. effettua il c.d. riparto delle competenze tra le due giurisdizioni affidando alla giustizia amministrativa la competenza per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della P.A. e, in alcuni casi previsti dalla legge, anche per i diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva).
Elemento chiave per distinguere le competenze tra le due giurisdizioni è, quindi, la qualifica di una posizione giuridica soggettiva come diritto soggettivo o interesse legittimo.
Ovviamente le due giurisdizioni non si distinguono soltanto per le competenze a ciascuna attribuite, ma anche dai diversi poteri concessi ai giudici.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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