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La giustizia amministrativa europea in Francia, Inghilterra, Germania e Spagna


La storia della giustizia amministrativa europea si è evoluta così:
- Francia, dopo la rivoluzione la funzione giurisdizionale amministrativa era affidata alle stesse autorità amministrative (giustizia ritenuta).
La funzione consultiva amministrativa era svolta dal Consiglio di Stato (che quindi era solo organo consultivo).
Dal 1872 la funzione giurisdizionale amministrativa venne affidata al Consiglio di Stato (giustizia delegata) che comunque manteneva anche le competenze consultive.
Inoltre venne costituito il Tribunale dei conflitti, che risolveva i conflitti di attribuzione delle competenze tra giustizia ordinaria e amministrativa, composto in parte da giudici ordinari e in parte amministrativi e presieduto dal Ministro della Giustizia.
La ripartizione delle competenze tra Consiglio di Stato e giustizia ordinaria affidava al primo le controversie riguardanti service publique.
- Germania, nel 1875 vennero affidate ai Tribunali amministrativi le controversie di diritto soggettivo pubblico.
I conflitti di competenza vengono risolti direttamente dai giudici cui viene presentata la causa, che possono trattenerla o rimetterla ad un giudice dell’altra giurisdizione che è obbligato a giudicare.
- Inghilterra, alla fine dell’800 la giustizia amministrativa locale era affidata alle Corti Superiori e, in secondo grado, alle Corti del Re, le quali sono insindacabili.
Dall’inizio del ‘900 nascono dei veri e propri Tibunali amministrativi cui vengono affidate le controversie riguardanti le amministrazioni pubbliche.
Alla fine del ‘900 si è prevista anche una procedura diversa da utilizzare nelle cause di diritto pubblico, tale procedura è stata affidata ad una speciale sezione della Corte Suprema: la Corte Amministrativa.
- Spagna, nel 1888 viene ripreso il modello della giustizia delegata francese, ma dal 1957 il Consiglio di Stato viene investito di soli poteri consultivi mentre la funzione giurisdizionale amministrativa viene affidata a giudici specializzati all’interno della stessa giustizia ordinaria (giudici ordinari con funzioni amministrative).

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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