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La giustizia amministrativa europea in Italia


In Italia un cambiamento importante si ha con una legge del 1865 che abolisce i precedenti tribunali amministrativi investiti della giurisdizione nel contenzioso amministrativo.
Tutti i casi riguardanti diritti civili (diritto privato, diritti soggettivi) e politici (diritti costituzionali di libertà), anche riguardanti le amministrazioni pubbliche, vengono affidato al giudice ordinario, tutte le altre questioni vengono rimesse ad autorità amministrative (una sorta di giustizia ritenuta) che provvedono tramite decreti.
Alle autorità amministrative spettavano praticamente tutti i casi in cui vi fosse in gioco un interesse pubblico o un’attività discrezionale della P.A. oppure ancore se la pretesa di tutela si fondi su leggi amministrative e non civili o costituzionali.
Il giudice ordinario non ha poteri di “revoca” o “ modifica” degli atti amministrativi, può solo pronunciare sentenze dichiarative o condanne al risarcimento.
Verso le sentenze che implicano un’attività amministrativa la P.A. è soltanto tenuta a conformarsi al giudicato.
I conflitti di giurisdizione in Italia erano risolti dal Consiglio di Stato nel 1865 (allora mero organo consultivo del Governo), dalla corte di Cassazione di Roma dal 1877, mentre oggi sono affidati alle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Con la c.d. legge Crispi del 1889 viene istituita la IV sezione del Consiglio di Stato cui viene affidato il compito di decidere (e non giudicare: le funzioni giurisdizionali al Consiglio di Stato verranno concesse solo nel 1907 con la V Sezione) sui ricorsi per uno dei 3 vizi di illegittimità contro atti amministrativi che abbiano ad oggetto un interesse (e non diritto) di individui o enti morali che non sia di competenza dei giudici ordinari.
Inoltre la IV Sezione può emettere il c.d. giudizio in ottemperanza che obbliga l’amministrazione a conformarsi ad un giudicato dell’autorità giudiziaria ordinaria.
La competenza della IV sezione è residuale rispetto a quella del giudice ordinario.
Infine la IV Sezione non può emettere sentenze di condanna ma soltanto di annullamento.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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